COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 31/ 3/2012 RIVAROLESE 2009 S.R.L. – AYGREVILLE CALCIO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 31/ 3/2012 RIVAROLESE 2009 S.R.L. - AYGREVILLE CALCIO La società ASD AYGREVILLE CALCIO con raccomandata spedita il 4/04/2012 ha inteso presentare rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. La reclamante si duole che la controparte SSD RIVAROLESE 2009 abbia fatto partecipare alla gara in oggetto il giocatore nº 1 MILANO ANTONIO (nato il 27/06/1996) che aveva appena preso parte alla gara precedente Rivarolese-Brandizzo (campionato Juniores Regionale). Preliminarmente occorre rilevare che le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata non comportano la punizione sportiva della perdita della gara ma solo l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative a carico dei soggetti inadempienti ( art. 17 comma 6 lettera a del C.G.S. ). A seguito poi degli accertamenti esperiti da questo Giudice si é rilevato che il summenzionato Milano Antonio nella gara Rivarolese - Brandizzo (segnalata dalla reclamante) é stato solamente INSERITO in distinta come nº 12 e non é subentrato ad altro giocatore nel corso della gara nonostante le cinque sostituzioni effettuate dalla società Rivarolese. La semplice presenza in distinta, come dovrebbe essere risaputo, non rappresenta partecipazione alla gara per cui nessun provvedimento può essere assunto a carico della società e del giocatore avente pieno titolo a partecipare alla gara oggetto del presente reclamo. Tutto ciò premesso, SI DELIBERA - di respingere il reclamo presentato dalla società AYGREVILLE CALCIO perché privo di fondamento - di omologare la gara con il risultato conseguito in campo e cioé : RIVAROLESE 2009 - AYGREVILLE CALCIO 2-1 - di porre a carico della società AYGREVILLE CALCIO la tassa reclamo che non risulta versata - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº 53 del 5/04/2012
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