COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. AZZURRA S.ANNA 1970 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 28/3/2012 – Squalifica fino al 25/5/2012 giocatore Parolin Matteo – Campionato 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. AZZURRA S.ANNA 1970 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 28/3/2012 – Squalifica fino al 25/5/2012 giocatore Parolin Matteo - Campionato 1^ Categoria L’A.S.D. Azzurra S.Anna 1970 ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 61 del 28/3/2012 con cui é stata adottata la sanzione della squalifica sino al 25/5/2012 a carico del giocatore Parolin Matteo : “per contegno gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro contro il quale indirizzava uno sputo con l’evidente intenzione di non colpirlo ma che tuttavia schizzava leggermente sulla spalla destra dello stesso”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. Azzurra S.Anna 1970; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme al calciatore Parolin; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha dichiarato che, a suo parere, lo sputo pur rivolto dal Parolin nella sua direzione, non intendeva colpirlo; la C.D.T. ritiene peraltro congrua la sanzione comminata al predetto Parolin dal Giudice Sportivo di primo grado, atteso che il calciatore colpevole, nello sputare in segno di spregio in direzione dell’arbitro, si é assunto comunque il rischio di poterlo colpire: considerato infine il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dall’A.S.D. Azzurra S.Anna 1970; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 25/5/2012 a carico del giocatore Parolin Matteo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo versata non versata.
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