COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE A.C.D. OLIMPICA DOSSOBUONO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 28/3/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zambelli Daniele – Campionato 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.1.2. OPPOSIZIONE A.C.D. OLIMPICA DOSSOBUONO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 28/3/2012 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Zambelli Daniele - Campionato 2^ Categoria
L’A.C.D. Olimpica Dossobuono ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 61 del 28/3/2012 con cui é stata adottata la sanzione della squalifica per
quattro giornate a carico del giocatore Zambelli Daniele : “espulso per offese e minacce nei confronti di un avversario,
accompagnando il tutto con numerose frasi blasfeme”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. Olimpica Dossobuono;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
letto in particolare il referto dell’arbitro che é risultato essere dettagliato ed esaustivo;
valutata la sanzione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che appare equa rispetto ai fatti acclarati;
ritenuto non sussistere elementi per una revisione della delibera impugnata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Olimpica Dossobuono
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Zambelli Daniele;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo versata non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE A.C.D. OLIMPICA DOSSOBUONO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 28/3/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zambelli Daniele – Campionato 2^ Categoria"