COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.4. OPPOSIZIONE A.C. DAL SANTO FOSSALUNGA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 59 del 21/3/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatori Gazzola Andrea e Marazzato Alessandro; Squalifica per tre giornate giocatore Borsato Omar; Ammenda di € 200,00 – Campionato 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.4. OPPOSIZIONE A.C. DAL SANTO FOSSALUNGA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 59 del 21/3/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatori Gazzola Andrea e Marazzato Alessandro; Squalifica per tre giornate giocatore Borsato Omar; Ammenda di € 200,00 – Campionato 2^ Categoria La Società A,C.Dal Santo Fossalunga ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 59 del 21/3/2012 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - Sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gazzola Andrea : “espulso per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro, prima di allontanarsi teneva verso lo stesso un atteggiamento aggressivo e minaccioso accompagnandolo con un ricco linguaggio blasfemo”; - Sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Marazzato Alessandro : “espulso per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro, prima di allontanarsi teneva verso lo stesso un atteggiamento minaccioso accompagnandolo con un ricco linguaggio blasfemo”; - Sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Borsato Omar : “per insulti e minacce all’arbitro a fine gara”. - Sanzione dell’ammenda di € 200,00 : “per presenza, a fine gara, nel recinto di giuoco, di persona non autorizzata che insultava l'Arbitro e per gravi insulti e minacce da parte dei propri sostenitori che istigavano i giocatori in campo a provocare danni fisici al Direttore di gara. Gli insulti continuavano anche all'uscita dal campo, verso l'arbitro, che si recava alla propria vettura”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Dal Santo Fossalunga; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente, insieme al Capitano Gazzola Andrea; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato integralmente il contenuto del referto di gara ed il suo supplemento, fornendo, nel contempo, ulteriori precisazioni e dettagli; valutati i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di prime cure che appaiono congrui rispetto ai fatti ascritti; ritenuto non sussistere elementi per una revisione delle sanzione impugnate; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Dal Santo Fossalunga; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico dei giocatori Gazzola Andrea e Marazzato Alessandro; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Borsato Omar - di confermare la sanzione della ammenda di € 200,00.- a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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