F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 12 Aprile 2012 (254) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE SANVITO (Presidente della Soc. ASD Casteltermini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (257) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SIG.RA ELEONORA MARCHESE (Presidente della Soc. US Delfini Vergine Maria) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (258) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SIG.RA CESARINA LOMBARDO (Presidente della Soc. ASD Floridia) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (259) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE FRANCESCO PINO (Presidente della Soc. ASD Furci) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (260) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. VITTORIO ASTONE (Presidente della Soc. APD Futura) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (261) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE MANCUSO (Presidente della Soc. ASD Pietro Mancuso) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (262) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. VINCENZO FIORE (Presidente della Soc. ASD Aspra) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (263) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ALESSANDRO ARCODIA (Presidente della Soc. ASD Aluntina) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (264) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE GIUSEPPE FOTI (Presidente della Soc. ASD Città di S. Agata di Militello) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (265) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SEBASTIANO LA PORTA (Presidente della Soc. ASD Calatafimi Don Bosco) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (266) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIORGIO CAMPIONE (Presidente della Soc. ASD Calcio Valverde) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (267) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE PRESTIFILIPPO (Presidente della Soc. ACSD Colomba Bianca) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (268) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. NICOLA CRISAFI (Presidente della Soc. USD Ghibellina) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (269) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. AMEDEO CRIMI (Presidente della Soc. ASD Città di Carini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (270) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CONCETTO DI BENEDETTO (Presidente della Soc. ASD Gymnica Scordia) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (271) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. PIETRO NICOLOSI (Presidente della Soc. ASD Lineri Misterbianco) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 12 Aprile 2012 (254) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE SANVITO (Presidente della Soc. ASD Casteltermini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (257) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SIG.RA ELEONORA MARCHESE (Presidente della Soc. US Delfini Vergine Maria) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (258) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SIG.RA CESARINA LOMBARDO (Presidente della Soc. ASD Floridia) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (259) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE FRANCESCO PINO (Presidente della Soc. ASD Furci) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (260) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. VITTORIO ASTONE (Presidente della Soc. APD Futura) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (261) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE MANCUSO (Presidente della Soc. ASD Pietro Mancuso) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (262) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. VINCENZO FIORE (Presidente della Soc. ASD Aspra) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (263) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ALESSANDRO ARCODIA (Presidente della Soc. ASD Aluntina) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (264) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE GIUSEPPE FOTI (Presidente della Soc. ASD Città di S. Agata di Militello) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (265) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SEBASTIANO LA PORTA (Presidente della Soc. ASD Calatafimi Don Bosco) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (266) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIORGIO CAMPIONE (Presidente della Soc. ASD Calcio Valverde) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (267) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE PRESTIFILIPPO (Presidente della Soc. ACSD Colomba Bianca) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (268) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. NICOLA CRISAFI (Presidente della Soc. USD Ghibellina) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (269) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. AMEDEO CRIMI (Presidente della Soc. ASD Città di Carini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (270) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CONCETTO DI BENEDETTO (Presidente della Soc. ASD Gymnica Scordia) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). (271) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. PIETRO NICOLOSI (Presidente della Soc. ASD Lineri Misterbianco) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12 .2011). Occorre premettere in fatto quanto segue. La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 15 giugno 2010 comunicava a tutti i Comitati Regionali, nonché ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, le linee-guida per le iscrizioni delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva di riferimento. Veniva precisato in siffatta nota che i Comitati Regionali avrebbero dovuto individuare un primo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda (disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e Tesserati, versamento di diritti ed oneri finanziari con possibilità di rateizzazione per alcune voci) ed un secondo termine di natura esclusivamente perentoria per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non si era potuto presentare contestualmente alla iscrizione. Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l'inosservanza del primo termine, ancorchè di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi dagli Organi della Giustizia Sportiva con un'ammenda oppure con punti di penalizzazione in classifica su deferimento della Procura Federale. Ai Comitati venivano delegate la fissazione dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e di deposito della documentazione, nonché la tipologia delle sanzioni da applicare. Si precisava, infine, che l'inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza. Nel caso portato all'attuale cognizione di questa Commissione, era accaduto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia con lettera 7 febbraio 2011, in ottemperanza alla Direttiva della Lega Nazionale Dilettanti sopra richiamata, aveva reso noto alla Procura Federale che alcune società partecipanti ai Campionati organizzati da detto Comitato non avevano perfezionato l'iscrizione al campionato di competenza, in quanto si erano indotte a regolarizzare la propria posizione entro il secondo termine, incorrendo pertanto nell'illecito disciplinare. Egli, nel contempo, chiedeva che la Procura, ove lo avesse ritenuto, deferisse le società inadempienti per l'applicazione dell'ammenda deliberata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato nella riunione del 23 giugno 2010 nella misura da € 50,00 ad € 400,00. Le Società segnalate, ad ognuna delle quali la lettera era stata inviata ai fini della conoscenza della contestazione ad esse mossa, erano la ASD Furci, la ASD Piero Mancuso, la ASD Aspra, la ASD Città di S. Agata, la ASD Calatafimi Don Bosco, la ASD Calcio Valverde, la ASD Lineri Misterbianco, la ASD Casteltermini, la ACSD Colomba Bianca, la ASD Gymnica Scordia, la US Delfini Vergine Maria, la ASD Floridia, la ASD Città di Carini, la APD Futura, la ASD Ghibellina, la ASD Aluntina, che la Procura Federale, deferiva singolarmente alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, unitamente al legale rappresentante di ciascuna deferita, che nell'ordine di elencazione delle suddette Società, risultavano essere i Sigg.ri Pino Giuseppe Francesco, Mancuso Giuseppe, Fiore Vincenzo, Foti Salvatore Giuseppe, La Porta Sebastiano, Campione Giorgio, Nicolosi Pietro, Sanvito Salvatore, Prestifilippo Salvatore, Di Benedetto Concetto, Marchese Eleonora, Lombardo Cesarina, Crimi Amedeo, Astone Vittorio, Crisafi Nicola, Arcodia Alessandro. In ogni deferimento veniva contestata ai legali rappresentanti delle Società la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art 24 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle Disposizioni generali pubblicate sul C.U. n. 502 / UNICO del 24 giugno 2010 del Comitato Regionale Sicilia, per aver disatteso l'obbligo per le Società di iscrizione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato; ed alle Società la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta stante l'addebito ascritto al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisioni pubblicate sul CU n. 212/CDT 12 del 13 dicembre 2011, sanzionava le Società con l’ammenda di € 50,00 ciascuna ed infliggeva ai legali rappresentanti delle stesse l’ammonizione ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera A) CGS. Avverso siffatte decisioni ricorre con separati atti la Procura Federale, la quale, riaffermato il principio che la responsabilità della Società è sempre da imputarsi al soggetto attivo della condotta sanzionata, individuato ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 CGS nel legale rappresentante della stessa anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante (il Presidente della Società) e rappresentata (la Società), chiede che, in parziale riforma di ogni singola decisione, venga inflitta ai legali rappresentanti delle Società deferite, singolarmente considerati, la inibizione di mesi tre per ognuno, ritenendo incongrua la sanzione dell’ammonizione applicata dalla Commissione Territoriale. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, previa riunione degli stessi. Nessuno è comparso dei deferiti, i quali non hanno in alcun modo contro dedotto. La Commissione osserva quanto segue. Deve essere stralciata dal presente procedimento la posizione del Sig. Crimi Amedeo, nella qualità di Presidente della Società ASD Città di Carini, in quanto non risulta acquisita agli atti la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dell’interessato della lettera di comunicazione della fissazione della odierna riunione. In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei restanti ricorsi, stante l'evidente connessione oggettiva tra loro esistente. Nel merito, i ricorsi, unitariamente considerati, sono fondati e devono essere accolti. Come è stato costantemente affermato da questa Commissione, la statuizione contenuta nelle Disposizioni relative alle modalità di iscrizione ai Campionati, che l'inosservanza del termine ordinatorio anche per un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica l’applicazione delle sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma 1 lettera H). Inoltre, l'art. 10 comma terzo bis CGS, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche, che non adempiono all'obbligo di deposito della documentazione richiesta per la partecipazione al campionato di competenza nei termini fissati dalle disposizioni, le sanzioni ivi riportate, implica di per sé la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali deve essere inevitabilmente ascritto l'addebito del mancato adempimento. In sintesi, sussiste in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, invocato dalla Procura Federale, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi. In tale contesto, appare evidente che la sanzione dell’ammonizione comminata dalla Commissione Territoriale ai legali rappresentanti delle Società appare incongrua se rapportata all’illecito disciplinare che si configura nel caso in esame ed è suscettibile di affievolire la responsabilità dei legali rappresentanti delle società deferite, per cui a detta sanzione deve essere sostituita quella della inibizione, che, avuto riguardo all'orientamento di questa Commissione, affermatosi nelle plurime decisioni di casi simili, va quantificata in giorni 30, trattandosi di un solo inadempimento, costituito dal mancato perfezionamento della iscrizione al campionato di competenza entro il primo termine ordinatorio. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo il procedimento a carico del Sig. Amedeo Crimi, Presidente della Società ASD Città di Carini; a parziale modifica di ogni decisione impugnata, infligge ai Sigg.ri: Salvatore SANVITO (Presidente della Soc. ASD Casteltermini); Eleonora MARCHESE (Presidente della Soc. US Delfini Vergine Maria); Cesarina LOMBARDO (Presidente della Soc. ASD Floridia); Giuseppe Francesco PINO (Presidente della Soc. ASD Furci); Vittorio ASTONE (Presidente della Soc. APD Futura); Giuseppe MANCUSO (Presidente della Soc. ASD Pietro Mancuso); Vincenzo FIORE (Presidente della Soc. ASD Aspra); Alessandro ARCODIA (Presidente della Soc. ASD Aluntina); Salvatore Giuseppe FOTI (Presidente della Soc. ASD Città di S. Agata di Militello); Sebastiano LA PORTA (Presidente della Soc. ASD Calatafimi Don Bosco); Giorgio CAMPIONE (Presidente della Soc. ASD Calcio Valverde); Salvatore PRESTIFILIPPO (Presidente della Soc. ACSD Colomba Bianca); Nicola CRISAFI (Presidente della Soc. USD Ghibellina); Concetto DI BENEDETTO (Presidente della Soc. ASD Gymnica Scordia); Pietro NICOLOSI (Presidente della Soc. ASD Lineri Misterbianco); la inibizione di gg. 30 (trenta) ciascuno.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it