F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 12 Aprile 2012 (423) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARMEN ANA BRUSCA (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. ASD Portos C/5 Femminile); ANDREA PALESTINI (Presidente della Soc. ASD Portos C/5 Femminile); MAIC PIGNOTTI (dirigente della Soc. ASD Portos C/5 Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD PORTOS C/5 FEMMINILE (nota n. 6678/850pf11/12/AA/ac del 26.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 12 Aprile 2012
(423) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARMEN ANA BRUSCA (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. ASD Portos C/5 Femminile); ANDREA PALESTINI (Presidente della Soc. ASD Portos C/5 Femminile); MAIC PIGNOTTI (dirigente della Soc. ASD Portos C/5 Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD PORTOS C/5 FEMMINILE (nota n. 6678/850pf11/12/AA/ac del 26.3.2012).
Il CU n. 1 Stagione sportiva 2011/2012 della Divisione Calcio a Cinque, pubblicato il 5 luglio 2011, contenente le norme afferenti i campionati di competenza della Divisione, al punto A/4 (Campionato Nazionale Femminile Serie A) inciso D (Limiti di partecipazione delle calciatrici), così testualmente recita:
“nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell’8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 febbraio 2012, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle NOIF. Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie A, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data dell’8 febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento successiva all’8 febbraio 2012 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni. (Omissis)”. Nel caso che qui interessa, veniva accertato che la Società ASD Portos Calcio A 5 Femminile aveva utilizzato nella gara dell’11 marzo 2012 Lupe Calcio – Portos valevole per il Campionato Nazionale Serie A la calciatrice Carmen Ana Brusca, che si era tesserata con la predetta Società in data 1° marzo 2012 e che, pertanto, aveva partecipato alla gara suddetta in violazione della norma sopra richiamata e dunque in posizione irregolare. Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, con decisione pubblicata sul CU n. 622 del 13 marzo 2012, trasmetteva gli atti alla Procura Federale, dando così corso ad un reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto presentato dalla Società antagonista della ASD Portos. La Procura Federale, esaminati gli atti ed accertato che la calciatrice era stata tesserata per la Società Portos Calcio a 5 successivamente al termine dell’8 febbraio 2012 e più precisazione a far data dal 1° marzo 2012 e che quindi la sua partecipazione alla gara dell’11 marzo 2012 era da considerarsi irregolare, in data 26 marzo 2012 ha deferito a questa Commissione la calciatrice Carmen Ana Brusca, il Presidente della Società ASD Portos Calcio a 5 Femminile Andrea Palestini ed il Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra Maic Pignotti che aveva sottoscritto la distinta delle calciatrice della Società Portos partecipanti alla gara dell’11 marzo 2012, per la contestata violazione degli artt. 1 comma 1, 10 comma 2 CGS e A/4 punto d) del CU n. 1 Stagione Sportiva 2011/2012 della Divisione Calcio a 5 LND. È stata altresì deferita la Società ASD Portos Calcio a 5 Femminile a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Contestano la fondatezza di siffatto Deferimento la Società ASD Portos C/5 Femminile, il Presidente Andrea Palestini, il Dirigente Maic Pignotti e la calciatrice Carmen Ana Brusca, sostenendo a mezzo di separate Memorie difensive che il tesseramento della calciatrice era decorrente dal 1° marzo 2012 e che pertanto la partecipazione della stessa calciatrice alla gara dell’11 marzo 2012 era stata del tutto regolare, con conseguente istanza di proscioglimento, ovvero, in subordine, nella denegata contraria ipotesi di ritenuta fondatezza del Deferimento, di applicazione di minime sanzioni. Alla riunione odierna, nel mentre i deferiti a mezzo del proprio difensore hanno insistito nelle proprie rispettive richieste, la Procura Federale, con l’accoglimento del Deferimento, ha chiesto la squalifica per 1 (una) gara ufficiale della calciatrice Carmen Ana Brusca, la inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno del Presidente Andrea Palestini e del Dirigente Maic Pignotti, la penalizzazione della Società ASD Portos C/5 di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila//zerozero). La Commissione osserva quanto segue. Per stessa ammissione dei resistenti il tesseramento della calciatrice Carmen Ana Brusca ha avuto decorrenza dal 1° marzo 2012. Pertanto, stante la normativa sui limiti di partecipazione delle calciatrici al Campionato Femminile di Serie A che si è sopra testualmente riportata, la riscontrata partecipazione della calciatrice alla gara dell’11 marzo 2012 è stata irregolare in quanto detta calciatrice alla data dell’8 febbraio 2012 non risultava ancora tesserata per la Società ASD Portos
C/5, né il suo tesseramento era precedente al 9 febbraio 2012. Rilevato che l’art. 10 comma 2 CGS è inapplicabile al caso in esame poiché configura violazioni difformi da quelle contestate in questa sede e che le norme di contro applicabili vanno ricercate negli artt. 17, 18 e 19 stesso Codice, si ritiene di adottare, con l’accoglimento del Deferimento, le sanzioni riportate nel seguente Dispositivo, quantificate in misura ridotta rispetto al chiesto.
P.Q.M.
infligge la squalifica per 1 (una) gara ufficiale alla calciatrice Carmen Ana Brusca, la inibizione di giorni 30 (trenta) al Presidente Andrea Palestini, la inibizione di giorni 15 (quindici) al Dirigente Maic Pignotti, la penalizzazione della Società ASD Portos C/5 di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi non nella presente stagione, bensì in quella successiva 2012/2013, in applicazione del principio della maggiore afflittività della sanzione.
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