F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (421) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Piacenza FC Spa), CLAUDIO MOLINARI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa), Società PIACENZA FC Spa • (nota N°. 6686/810 pf 10-11 SP/blp del 26.3.2012). (422) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Piacenza FC Spa), CLAUDIO MOLINARI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa), Società PIACENZA FC Spa • (nota N°. 6687/811 pf 10-11 SP/blp del 26.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (421) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Piacenza FC Spa), CLAUDIO MOLINARI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa), Società PIACENZA FC Spa • (nota N°. 6686/810 pf 10-11 SP/blp del 26.3.2012). (422) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Piacenza FC Spa), CLAUDIO MOLINARI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa), Società PIACENZA FC Spa • (nota N°. 6687/811 pf 10-11 SP/blp del 26.3.2012). I deferimenti In via preliminare, questa Commissione dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettive e oggettiva. Con atto del 26 marzo 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Fabrizio Garilli, Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Piacenza FC Spa, e il Sig. Claudio Molinari, Direttore generale e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa, per rispondere 1) della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non avere documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; 2) della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF, per non avere utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011; b) la Società Piacenza FC Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali p.t. Con ulteriore atto del 26 marzo 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Fabrizio Garilli, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Piacenza FC Spa, e il Sig. Claudio Molinari, Direttore generale e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non avere documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Piacenza FC Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro tempore. Nei termini consentiti dalle norme i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. All’inizio della riunione odierna la Società Piacenza FC Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Piacenza FC Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Piacenza FC Spa, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Signor Fabrizio Garilli, inibizione di mesi 6 (sei) con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); b) per il Sig. Claudio Molinari, inibizione di mesi 6 (sei) con ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00). È comparso altresì il Molinari, con il proprio difensore. I motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo del contenuto delle memorie difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti, sentito il Molinari e il suo difensore, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento elevato nei confronti del Sig. Fabrizio Garilli che pertanto deve essere accolto. Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo al Garilli sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti e in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evincono con assoluta chiarezza che: a) entro il 14 febbraio 2012 la Società non ha documentato l’avvenuto pagamento ai propri tesserati degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011; b) la Società ha effettuato il pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 utilizzando modalità differenti rispetto a quanto stabilito dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), vale a dire non disponendo bonifici bancari da addebitarsi sul conto corrente dedicato, cioè indicato in sede di ammissione al campionato di competenza; c) persiste il mancato pagamento ai tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011; d) la Società non ha documentato l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011; e) persiste il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011. Le circostanze dedotte nella memoria difensiva fatta pervenire dal Fallimento Piacenza FC Spa, per quanto degne di apprezzamento, non fanno venire meno le responsabilità della Società deferita in ordine a quanto alla stessa ascritto. Con la memoria difensiva il Sig. Fabrizio Garilli si riconosce come solo e unico soggetto avente poteri di firma e poteri di operare sui conti correnti intrattenuti con gli istituti di credito dalla Società Piacenza FC Spa; in sostanza, con detta memoria il Sig. Fabrizio Garilli assume su di sé ogni responsabilità in ordine a quanto contestato con l’atto di deferimento in oggetto. Diversa la posizione del Sig. Claudio Molinari. Dalla memoria fatta pervenire dai propri difensori si evince con chiarezza la circostanza per cui il deferito era dotato di poteri di legale rappresentanza della Società Piacenza FC Spa solamente nei rapporti con le Leghe calcistiche, con la F.I.G.C. e con il C.O.N.I. e non anche nei confronti di terzi soggetti estranei all’ambito federale e in particolare per situazioni concernenti la gestione economico-finanziaria del club nonchè i pagamenti e i versamenti che interessavano al medesima Società. Difatti in data 5 gennaio 2012, al momento di sottoscrivere con la Società Piacenza FC Spa il contratto di lavoro come Direttore Sportivo, il Sig. Claudio Molinari specificava, con raccomandata a mano, le mansioni lui affidate al momento della sottoscrizione dell’accordo; detta specifica si rendeva necessaria in quanto solamente in quella occasione lo stesso deferito prendeva atto del contenuto del verbale della assemblea dei soci della Società Piacenza FC Spa del 19 dicembre 2011 con il quale allo stesso, peraltro a sua insaputa, venivano attribuite funzioni incompatibili tra la carica di Amministratore e quella di Direttore Sportivo. Con la predetta raccomandata a mano del 5 gennaio 2012, il Sig. Claudio Molinari comunicava alla Società Piacenza FC Spa che “il ruolo attribuitomi concerne solo ed esclusivamente le attività che saranno svolte all’interno dell’ordinamento federale, riguardanti la stipula di contratti di prestazione sportiva, i rapporti con le istituzioni sportive (F.I.G.C., Leghe e altri componenti) e la rappresentanza della Società in seno alle stesse”. Quanto sopra è riconosciuto peraltro anche dal Sig. Fabrizio Garilli il quale, nella propria memoria difensiva, testualmente afferma: “Preciso che con lettera del 5 gennaio 2012 il Sig. Molinari aveva rifiutato i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società del 19 dicembre 2011 in relazione alla conduzione di rapporti con soggetti terzi, estranei all’ordinamento federale, alla gestione contabile e alle operazioni finanziarie”. In considerazione di quanto sopra il Sig. Claudio Molinari deve essere prosciolto da ogni addebito. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società Piacenza FC Spa. Infligge al Sig. Fabrizio Garilli, Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Piacenza FC Spa, la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei). Proscioglie il Sig. Claudio Molinari dagli addebiti contestati.
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