F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (427) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO CICALESE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl • (nota N°. 6718/805 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012). (428) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO CICALESE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl • (nota N°. 6719/806 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (427) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO CICALESE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl • (nota N°. 6718/805 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012). (428) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO CICALESE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl • (nota N°. 6719/806 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Cicalese e quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la SS Ebolitana 1925 Srl (d’ora in avanti, anche detta la “Società”), nonché i difensori della Società, osserva quanto segue. I deferimenti In via preliminare, la Commissione procede alla riunione del deferimento n. 428 del 2012 al presente deferimento n. 427 del 2012 per connessione soggettiva. Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Armando Cicalese, Amministratore unico e legale rappresentante della Società, e la SS Ebolitana 1925 Srl, per rispondere, rispettivamente: • Il Sig. Armando Cicalese: - della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato, agli Organi federali competenti, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; - della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato, agli Organi federali competenti, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; • la SS Ebolitana 1925 Srl: - a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. I motivi della decisione I deferimenti sono fondati e vanno accolti. Le circostanze contestate risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito. In particolare, la Co.Vi.So.C., con nota del 14 marzo 2012, ha riscontrato che la Società non ha documentato, entro il termine del 14 febbraio 2012, il pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai tesserati per il periodo in contestazione. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale. Il dispositivo accoglie i deferimenti proposti e per l’effetto commina al Sig. Armando Cicalese la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e alla SS Ebolitana 1925 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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