F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (434) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), SERGIO GESSI (consigliere e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Societá SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 6768/812 pf 10-11 SP/blp del 27.3.2012). (435) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), SERGIO GESSI (consigliere e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Societá SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 6767/813 pf 10-11 SP/blp del 27.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (434) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), SERGIO GESSI (consigliere e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Societá SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 6768/812 pf 10-11 SP/blp del 27.3.2012). (435) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), SERGIO GESSI (consigliere e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Societá SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 6767/813 pf 10-11 SP/blp del 27.3.2012). I deferimenti In via preliminare, questa Commissione dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. Con atto del 27/3/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Cesare Butelli, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Spal 1907 Spa, il Sig. Stefano Bena, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa, e il Sig. Sergio Gessi, Consigliere e legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Spal 1907 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Con ulteriore atto del 27/3/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: a) il Sig. Cesare Butelli, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Spal 1907 Spa, il Sig. Stefano Bena, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa, e il Sig. Sergio Gessi, Consigliere e legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Spal 1907 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna i Signori Cesare Butelli, Stefano Bena, Sergio Gessi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Cesare Butelli, Stefano Bena, Sergio Gessi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Cesare Butelli, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Stefano Bena, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Sergio Gessi, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita, che in data 6 aprile 2012 faceva pervenire una memoria difensiva, nella quale evidenziava il periodo di difficoltà economica della Società e ammetteva la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 CGS, concludendo per la irrogazione delle sanzioni minime edittali o quelle ritenute di giustizia. Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo per la Spal 1907 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È comparso altresì il difensore della Società deferita il quale si è riportato alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi indicate. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti ai deferiti stessi. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della Società Spal 1907 Spa. È opportuno evidenziare che l’art. 10, comma 3 CGS, prevede a carico della Società deferita, per ognuna delle due violazioni contestate in ogni trimestre, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, con conseguente condanna a carico della deferita della sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Cesare Butelli; • inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Stefano Bena; • inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Sergio Gessi; Infligge la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica alla Società Spal 1907 Spa, da applicarsi nella corrente stagione sportiva.
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