F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (436) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), GUIDO ANGELOZZI (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa • (nota N°. 6764/802 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (436) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), GUIDO ANGELOZZI (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa • (nota N°. 6764/802 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012). Il deferimento Con atto del 27/3/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Francesco Vinella, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Bari Spa, il Sig. Guido Angelozzi, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Bari Spa, per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo VII delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la AS Bari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. I deferiti, a difesa di quanto rilevato dalla Procura Federale, hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale evidenziano: - che il lodo arbitrale del 29/3/2012 emesso dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport avrebbe stabilito una linea guida relativa alla applicazione dell’art. 85, lett. C, Par. IV e V delle NOIF; - che in forza di tale indicazione del TNAS la AS Bari e il suo rappresentante oggi in carica devono ritenersi assoggettati esclusivamente alla sanzione riguardante il mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti del secondo trimestre della stagione sportiva 2011/2012, essendo già stato contestato e sanzionato il mancato pagamento relativo all’ultimo trimestre della stagione sportiva precedente; - che il Sig. Guido Angelozzi, in data 23/11/2011, è stato nominato procuratore speciale dall’allora Amministratore unico della AS Bari Spa, Sig. Claudio Garzelli; - che tale procura è da ritenersi tacitamente revocata a far data dal 7/2/2012, data della assemblea durante la quale sono state accettate le dimissioni rassegnate da parte dell’Amministratore unico Dott. Claudio Garzelli; I deferiti concludono l’atto di difesa con le seguenti richieste: - limitare nei termini precisati con la presente memoria difensiva le sanzioni che verranno richieste dalla Procura Federale a carico dell’AS Bari Spa e del Dott. Francesco Vinella, in relazione al deferimento inoltrato a mezzo nota prot. n. 6764/802 pf 11-12 SP/blp del 27 marzo 2012, disponendone comunque la riduzione, la commutazione in una prescrizione alternativa o la determinazione in via equitativa ai sensi dell’art. 24 del CGS, tenuto conto dell’ammissione di responsabilità degli incolpati nei limiti innanzi indicati, e con espressa riserva di concordare con l’Ill.mo Sig. Procuratore Federale una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS; - prosciogliere il Sig. Guido Angelozzi dall’imputazione contestatagli dalla Procura Federale con il deferimento inoltrato a mezzo nota prot. n. 6764/802 pf 11-12 SP/blp del 27 marzo 2012; - in via subordinata, limitare nei termini precisati con la presente memoria difensiva le sanzioni che verranno richieste dalla Procura Federale il Sig. Guido Angelozzi, sempre in relazione al deferimento inoltrato a mezzo nota prot. n. 6764/802 pf 11-12 SP/blp del 27 marzo 2012, disponendone comunque la riduzione, la commutazione in una prescrizione alternativa o la determinazione in via equitativa ai sensi dell’art. 24 del CGS, tenuto conto dell’ammissione di responsabilità degli incolpati nei limiti innanzi indicati, e con espressa riserva di concordare con l’Ill.mo Sig. Procuratore Federale una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS. Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Francesco Vinella e per il Sig. Guido Angelozzi la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno, per la AS Bari Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva. Sono comparsi i deferiti con il proprio difensore, il quale si è riportato alle memorie in atti e alle conclusioni in esse contenute. I motivi della decisione Il deferimento è parzialmente fondato. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti ai deferiti stessi. In merito alla posizione del Sig. Guido Angelozzi, la Commissione ritiene fondate le eccezioni esposte nelle difese. In particolare le dimissioni in data 7.2.2012 del Sig. Claudio Garzelli hanno provocato la revoca della procura, precedentemente conferita dallo stesso Garzelli al Sig. Guido Angelozzi, con conseguente impossibilità di sanzionare il medesimo Angelozzi per quanto deferito. Quanto alla violazione dell’art. 85, lett. b, paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, appaiono prive di pregio le difese prodotte dai deferiti poiché gli stessi avrebbero dovuto conoscere e applicare la nuova normativa, disciplinata dal combinato disposto dell’art. 85, lett. A, par. VII delle NOIF e dell’art. 10 comma 3 del CGS, la quale integra e sostituisce la precedente, imponendo alle Società sportive le comunicazioni, nei termini indicati nelle norme, relative al versamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef, contributi Enpals e Fondo di Fine Carriera per il trimestre di riferimento e per i precedenti. Tale norma comporta, quindi, un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche per i periodi pregressi. Pertanto il controllo gestionale si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni di precedenti inadempienze, anche eventualmente già sanzionate, con una chiara indicazione al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. Pertanto il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi con conseguente nuova applicazione della sanzione. Si tratta quindi di una diversa violazione data dal mancato adempimento nei termini fissati (cfr. C.U. - Corte di Giustizia Federale – Sez. II – n. 135 SS 2011/2012). In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale proscioglie il Sig. Guido Angelozzi dall’addebito contestato, infligge al Sig. Francesco Vinella la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e alla AS Bari Spa quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva.
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