F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VRENNA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl), Società FC CROTONE Srl ▪ (nota N°. 6763/803 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012
(437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VRENNA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl), Società FC CROTONE Srl ▪ (nota N°. 6763/803 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Giovanni Vrenna, presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società, e la FC Crotone Srl, per rispondere, rispettivamente:
• Il Sig. Giovanni Vrenna della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato, agli Organi federali competenti, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
• la FC Crotone Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Signor Giovanni Vrenna, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Giovanni Vrenna, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giovanni Vrenna, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) per la FC Crotone Srl (d’ora in avanti, anche detta la “Società”), nonché il rappresentante della Società, che ha concluso per il rigetto del deferimento proposto; osserva quanto segue.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze contestate risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito. In particolare, la Co.Vi.So.C., con nota del 14 marzo 2012, ha riscontrato che la Società non ha documentato, entro il termine del 14 febbraio 2012, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai tesserati per il periodo in contestazione. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale.
Il dispositivo
la Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Giovanni Vrenna. Accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina alla FC Crotone Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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