F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (438) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGINA CAPPIELLO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa • (nota N°. 6834/817 pf 10-11 SP/blp del 29.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (438) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGINA CAPPIELLO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa • (nota N°. 6834/817 pf 10-11 SP/blp del 29.3.2012). Il deferimento Con nota del 29.2.2012 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione la signora Cappiello Luigina, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Montichiari Spa, e la medesima Società, per rispondere: - la prima: a) della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C, paragrafo V, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non avere documentato agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2011, nonché delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011; b) della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C, paragrafo IV, delle NOIF per non avere utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2011; - la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al suo legale rappresentante. Con memoria difensiva in atti, i deferiti hanno eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la Società sarebbe già stata sanzionata per i medesimi fatti con due punti di penalizzazione in classifica, come da CC.UU. nn. 55 del 16.1.2012 e 69 dell’8.3.2012 della CDN. Nel merito, hanno contestato che i fatti ascritti, pur non contestati nella loro storicità, rientrino nel campo di applicazione dell’art. 85, Lett. C), paragrafo V) delle NOIF, a loro dire limitato agli inadempimenti riferiti alla singola stagione sportiva. In via subordinata, hanno sostenuto doversi attribuire l’inadempimento ad errore scusabile determinato dalla novità della norma e dalla mancanza di precedenti. Quanto al pagamento della somma di €. 512,00 in contanti, infine, anche in questo caso non contestato nella sua storicità, hanno invocato il principio di proporzionalità tra la violazione e la sanzione. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 3 (tre) per Cappiello Luigina; - penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel corrente campionato per la AC Montichiari Spa. Il difensore dei deferiti, riportatosi alla memoria in atti, ha concluso per il proscioglimento, quanto al capo di incolpazione sub lett. a); per l’applicazione di una sanzione proporzionata alla violazione quanto al capo di incolpazione sub lett. b). I motivi della decisione Il deferimento è fondato. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti, nella loro storicità ammessi anche dai deferiti. Le difese dei deferiti, sul punto, non sono condivisibili. I precedenti per i quali la Società risulta essere stata già sanzionata, invero, attengono a singole fattispecie normativamente previste. L’odierno procedimento, invece, quanto al primo capo di incolpazione, attiene al persistere degli inadempimenti, configurante un’autonoma ipotesi di violazione normativa. Gli artt. 10, CGS e 85 NOIF, invero, pur nella nuova formulazione, al di là del mero dato letterale, vanno letti alla luce dell’intero impianto federale, che comporta un riscontro sulla regolarità degli adempimenti (pagamento emolumenti e versamento ritenute e contributi) non solo con riferimento al singolo trimestre, ma anche per i periodi pregressi. Lo scopo non è solo quello di garantire la regolarità dei campionati imponendo la puntuale corresponsione degli emolumenti, ma anche quello di garantire l’adempimento degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle Società. Il controllo gestionale, pertanto, si trascina nel tempo senza soluzione di continuità, anche per precedenti inadempienze eventualmente già sanzionate, con una chiara indicazione al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che ricomprende, pertanto, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. Ne consegue che il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera sui trimestri successivi, con conseguente nuova applicazione della sanzione. Delle violazioni ascritte ai legali rappresentanti risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS anche la Società. In punto sanzioni l’art. 10, comma, 3, del CGS, per la violazioni di cui al punto a) di cui sopra, prevede a carico della Società inadempiente l’applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18, comma 1, lett. G), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 3 (tre) a carico di Cappiello Luigina; - punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso e ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) a carico della Società AC Montichiari Spa.
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