F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (439) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), VALERIO D’ADDARIO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl • (nota N°. 6816/815 pf 10-11 SP/blp del 29.3.2012). (440) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), VALERIO D’ADDARIO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl • (nota N°. 6819/814 pf 10-11 SP/blp del 29.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (439) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), VALERIO D’ADDARIO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl • (nota N°. 6816/815 pf 10-11 SP/blp del 29.3.2012). (440) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), VALERIO D’ADDARIO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl • (nota N°. 6819/814 pf 10-11 SP/blp del 29.3.2012). I deferimenti In via preliminare, questa Commissione dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettive e oggettiva. Con due separate note del 29.3.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Signori D’Addario Bartolomeo e D’Addario Valerio, rispettivamente Presidente del C.d’A. ed Amministratore Delegato della Società AS Taranto Calcio Srl, di cui sono entrambi legali rappresentanti, nonché la stessa Società, per rispondere: - i primi due: a) della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C, paragrafo V, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativamente agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C, paragrafo IV, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte ai suoi legali rappresentanti. Con memoria difensiva in atti, i deferiti, preventivamente chiesta la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione ed ammesse le violazioni loro contestate, hanno chiesto non darsi luogo ad alcuna recidiva; di considerare quale attenuante l’enorme impegno finanziario ad oggi sostenuto (€. 547.888,00 di emolumenti corrisposti a fronte di €. 871.431,90 dovuti al 31.12.2011, con il dichiarato proposito di versare al più presto anche le ritenute ed i contributi dovuti); di irrogare il minimo della sanzione edittale e di contenere l’aggravamento dovuto per la recidiva nell’ambito della sanzione pecuniaria. All’inizio della riunione odierna i Signori Bartolomeo D’Addario, Valerio D’Addario, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Bartolomeo D’Addario, Valerio D’Addario, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Bartolomeo D’Addario, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Valerio D’Addario, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. All’odierna riunione il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto infliggersi la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per l’AS Taranto Calcio Srl. Il difensore dei deferiti ha concluso come da memorie in atti. I motivi della decisione I deferimenti sono fondati. La Co.Vi.So.C., con separate note del 14.3.2012, ha segnalato alla Procura federale quanto emerso dalle verifiche eseguite da Deloitte & Touche Spa, formante oggetto dell’odierno procedimento. I deferiti, a loro volta, hanno ammesso i fatti contestati; gli stessi, pertanto, devono aversi per provati. Delle violazioni ascritte ai legali rappresentanti risponde, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS, anche la Società In punto sanzioni l’art. 10, comma, 3, del CGS, per ognuna delle violazioni di cui ai punti a) e b) di cui sopra, prevede a carico della Società inadempiente l’applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18, comma 1, lett. G), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. Rilevato che, alla scadenza del 14.2.2012, oltre i due inadempimenti previsti con riferimento al secondo trimestre (emolumenti e ritenute), è stato riscontrato il persistere dei due inadempimenti collegati al primo trimestre, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo la Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Bartolomeo D’Addario; • inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Valerio D’Addario. Infligge la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società Taranto Sport Srl.
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