F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (442) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl • (nota N°. 6906/816 pf 11-12 SP/blp del 2.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012
(442) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl • (nota N°. 6906/816 pf 11-12 SP/blp del 2.4.2012).
Il deferimento
Con atto del 2.4.2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
▪ il Sig. Rivetti Amilcare, Amministratore unico e legale rappresentante della Società Como Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo V) in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non avere documentato agli Organi federali competenti, alla scadenza del 14.2.2012, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai premi corrisposti nel corso del periodo luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
▪ la Società Calcio Como Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, della condotta ascritta al suo rappresentante legale. Con memoria difensiva pervenuta in termini, i deferiti, premessa la nomina del Sig. Rivetti Amilcare ad Amministratore unico in data 4.11.2011, hanno eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto per i medesimi fatti già sanzionata, la Società, con un punto di penalizzazione in classifica, come da CU n. 69/CDN dell’8.3.2012, nonché la omessa preventiva contestazione, in epoca precedente alla scadenza del termine, dei fatti oggi addebitati, con conseguente incolpevole affidamento in ordine alla mancanza di un qualsivoglia inadempimento. Nel merito, i deferiti hanno contestato che le erogazioni di somme non oggetto di preventivo accordo costituiscano emolumenti e hanno eccepito, pertanto, l’inapplicabilità dei termini previsti dall’art. 85 delle NOIF. In via subordinata, ritenuto l’inadempimento dovuto ad errore scusabile determinato e dai contrasti giurisprudenziali sulla distinzione tra emolumenti ed erogazioni liberali, e dalla omessa contestazione della presunta violazione prima del 14.2.2012, hanno concluso per il proscioglimento da ogni incolpazione. Alla odierna riunione il rappresentante della Procura federale si è riportato agli atti del deferimento ed ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Rivetti Alessandro e della ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per la Società Calcio Como Spa. Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria in atti e concluso per il proscioglimento degli incolpati.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti
ascritti. Con nota del 14.3.2012 la Co.Vi.So.C. informava la Procura federale che nella riunione dell’8.3.2012, dall’esame del report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei dovuti controlli, riscontrava il permanere del mancato versamento, da parte della Società Calcio Como Srl, delle ritenute Irpef e dei contributi relativi ai premi corrisposti a diversi tesserati in forza di accordi verbali. I deferiti non contestano il fatto in sé, quanto la sua rilevanza sul piano disciplinare e la già intervenuta sanzione, sia per la violazione dell’art. 93 delle NOIF; sia per la mancata attestazione del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals entro il termine del 14.11.2011. Oggetto del presente deferimento, però, è il permanere dell’inadempimento anche nel trimestre successivo. Il rilievo rende priva di pregio l’eccezione in ordine alla mancata contestazione della violazione prima della scadenza del termine previsto.
Il precetto normativo di cui all’art. 85 delle NOIF, invero, gode di autonoma forza cogente; all’accertamento della sua inosservanza, pertanto, consegue l’applicazione della sanzione prevista senza che si faccia preventivamente luogo ad alcun invito ad adempiere. Proprio la sanzione precedentemente comminata, del resto, avrebbe dovuto indurre gli odierni deferiti ad adempiere al precetto normativo, quanto meno entro il termine del 14.2.2012, al fine di evitare il protrarsi dell’inadempimento e, con esso, l’applicazione della conseguente sanzione. Tale rilevo, a sua volta, fa venire meno l’esimente del presunto errore scusabile impropriamente richiamato. Quanto alla disquisizione tra emolumenti ed elargizioni liberali, poi, per quanto inconferente rispetto all’oggetto del presente procedimento, si osserva quanto segue. L’art. 93 delle NOIF, per la cui violazione i deferiti risultano già sanzionati, prevede le modalità cui devono uniformarsi gli accordi economici tra Società e tesserati. La ratio è quella di evitare espedienti tesi all’aggiramento delle norme federali, non certo di esentare dai consequenziali obblighi di versamento ed attestazione delle ritenute e dei contributi nei termini previsti. Anche sotto tale profilo, pertanto, il deferimento è fondato. Dei fatti ascritti al legale rappresentante, stante il rapporto di immedesimazione organica tra questi e la Società, risponde a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS anche la Società Calcio Como Srl. In punto sanzioni l’art. 10, comma, 3, del CGS, per la violazione contestata, prevede a carico della Società inadempiente l’applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18, comma 1, lett. G), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi 1(uno) a carico di Rivetti Amilcare;
- punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso a carico della Società Calcio Como Srl.
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