F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 2 2 – APPELLO DELLA POLISPORTIVA VICO EQUENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE VICO EQUENSE/BOYS CAIVANESE DEL 24.9.2000 E CASALNUOVO/VICO EQUENSE DELL’1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 25 del 12.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 2 2 - APPELLO DELLA POLISPORTIVA VICO EQUENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE VICO EQUENSE/BOYS CAIVANESE DEL 24.9.2000 E CASALNUOVO/VICO EQUENSE DELL’1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 25 del 12.10.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 12 ottobre 2000 infliggeva alla Polisportiva Vico Equense la punizione sportiva della perdita delle gare con l’U.S. Boys Caivanese e con l’U.C. Casalnuovo, disputate rispettivamente il 24.9.2000 e l’1.10.2000, per avere impiegato il calciatore Donnarumma Luigi, nato il 30.11.1981, in posizione irregolare, dovendo lo stesso ancora scontare due delle tre giornate di squalifica inflittegli nel precedente Campionato di Attività Mista regionale. Avverso tale decisione propone appello la Polisportiva Vico Equense deducendo a motivi che, ai sensi dell’art. 12 comma 6 C.G.S., il calciatore Donnarumma Luigi avrebbe dovuto scontare le due giornate residue di squalifica nello stesso Campionato di Attività Mista della stagione 2000/2001, come effettivamente era accaduto non avendo l’atleta in questione partecipato alle prime due gare di detto campionato svoltesi il 15.10 e il 23.10.2000. Il reclamo è infondato. Il calciatore Luigi Donnarumma, nato il 30.11.1981 e quindi “fuori quota” per il Campionato di Attività Mista 2000/2001, tesserato nella scorsa stagione sportiva per la Società Libertas Stabia, in prestito dalla Pol. Vico Equense, deteneva a suo carico due giornate di squalifica maturata nel Campionato di Attività Mista 1999/2000. Il calciatore, ritornato alla società di appartenenza, non rientrava più nei limiti di età fissati per il Campionato Juniores, anche se a questo può partecipare in qualità di “fuori quota” e, pertanto, in base al disposto dell’art. 12 n. 6 C.G.S., doveva scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della sua nuova società di appartenenza. La Circolare n. 4 del 3 settembre 1993 della Lega Nazionale Dilettanti, richiamata nella decisione impugnata, non è affatto in contrasto con la disposizione contenuta nella predetta norma del Codice di Giustizia Sportiva, ma è semplicemente esplicativa del principio ivi fissato, con la precisazione dei vari casi di esecuzione delle sanzioni, in relazione al mutamento di status e di società dei calciatori. Non può non rilevarsi, in proposito, che la stessa reclamante, nelle controdeduzioni al reclamo inoltrato dall’U.S. Boys Caivanese alla Commissione Disciplinare, ha invocato proprio le disposizioni di cui alla predetta Circolare 3.9.1993, richiamata nel Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.7.2000 del Comitato Regionale Campania, per sostenere che il calciatore, essendo “fuori quota”, doveva scontare la squalifica nel campionato della prima squadra che militava in promozione, sia pure nelle residue gare della passata stagione. Nel caso in esame, il calciatore Donnarumma, pur non avendo scontato il residuo di due giornate di squalifica inflittegli nella stagione precedente nel Campionato di Attività Mista, è stato schierato dalla Polisportiva Vico Equense nel Campionato di Promozione, in occasione della gara del 23.9.2000 e nella successiva gara dello stesso campionato. Tale irregolarità comporta la sanzione sportiva correttamente inflitta da primo giudice. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Vico Equense di Vico Equense (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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