F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 3 3 – APPELLO DEL F.C. TREMESTIERI ETNEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TREMESTIERI ETNEO/ACIPLATANI S. EMIDIO DELL’1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 23 del 19.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 3 3 - APPELLO DEL F.C. TREMESTIERI ETNEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TREMESTIERI ETNEO/ACIPLATANI S. EMIDIO DELL’1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 23 del 19.10.2000) A seguito di reclamo proposto dalla Polisportiva Aciplatani la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia riteneva irregolare la posizione del calciatore Bertelli Domenico che aveva preso parte all’incontro Tremestieri Etneo/Aciplatani dell’1.10.2000 e conseguentemente deliberava di infliggere al F.C. Tremestieri Etneo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e di squalificare il calciatore fino al 31.1.2001 (Com. Uff. n. 23 del 19 ottobre 2000). Ha proposto appello la società sanzionata facendo presente che il Bertelli Domenico (nato il 6.2.1978 e trasferito dalla S.S. Mascalucia con lista del 20.9.2000) da essa impiegato in quell’incontro era persona diversa dall’omonimo cugino (nato il 12.4.1979, tesserato per la Polisportiva Nizzeti) colpito da provvedimento di squalifica per una gara, come da Com. Uff. n. 17 del 20 settembre 2000. Le verifiche effettuate dalla Segreteria di questa C.A.F. hanno dato conferma dell’assunto dell’appellante, di talché l’impugnata delibera deve essere annullata, con il ripristino per la gara interessata del risultato acquisito sul campo. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come innanzi proposto dal F.C. Tremestieri Etneo di Tremestieri Etneo (Catania), annullando l’impugnata delibera e ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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