F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 7 7 – APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE GRANDE SANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 76 dell’1.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 7 7 - APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE GRANDE SANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 76 dell’1.12.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 76 in data 1° dicembre 2000, riduceva la squalifica ai seguenti calciatori della società Frosinone Calcio: a Grande Sandro al 31.12.2000, a Dos Santos Williams Bartolomeu ed a Bocchino Luca al 6.12.2000, in parziale riforma dei provvedimenti disciplinari loro inflitti dal competente Giudice Sportivo (C.U. n. 14 del 17 novembre 2000), ritenendo gli stessi responsabili di condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro al termine della gara Latina/Frosinone, disputata il 15.11.2000. La società Frosinone Calcio avverso tale decisione ha proposto appello a questa Commissione Federale, chiedendo un’ulteriore riduzione della squalifica inflitta al calciatore Grande Sandro, la cui condotta era stata soltanto irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara. Tale richiesta può essere accolta alla luce del reale comportamento posto in essere dal Grande Sandro. L’Arbitro, invero, nei chiarimenti da lui forniti alla Commissione Disciplinare, ha notevolmente ridimensionato gli incidenti verificatisi al termine della suddetta gara ed ha precisato di non essere stato spintonato in “maniera energica” dal Grande, il quale lo aveva invece urtato con il petto per contestare una sua decisione e lo aveva soltanto ingiuriato e non minacciato. Accertata in tal modo la effettiva portata della condotta del calciatore, pur sempre riprovevole, ma di certo non eccessivamente grave, ritiene congruo ridurre la squalifica fino al 15.12.2000, anche per motivi di giustizia distributiva nei confronti degli altri due calciatori, riconosciuti anche essi solo colpevoli di comportamento ingiurioso. La tassa di reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone, riducendo al 15.12.2000 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Grande Sandro. Ordina la restituzione della tassa versata.
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