F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 5 5 – APPELLO DELLA U.S. TARCISIA SASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALMA/TARCISIA SASSI DELL’8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 18 del 9.11.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 5 5 - APPELLO DELLA U.S. TARCISIA SASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALMA/TARCISIA SASSI DELL’8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 18 del 9.11.2000) La Polisportiva Alma inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Torino avverso la regolarità della gara disputata il giorno 8.10.2000 con l’U.S. Tarcisia Sassi assumendo che questa società aveva sostituito 5 calciatori in luogo dei 3 consentiti. Il Giudice Sportivo deliberava di accogliere il reclamo ed infliggeva alla società Tarcisia Sassi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 13 del 26 ottobre 2000). La società punita avanzava ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta e questa, dopo aver statuito l’annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo, deliberava di infliggere alla società ricorrente la medesima sanzione della punizione sportiva della perdita della gara e per di più l’ammenda di L. 200.000. Contro tale decisione l’U.S. Tarcisia Sassi ha inoltrato appello a questa C.A.F. sviluppando a sostegno del gravame una serie di motivi. L’appello è fondato. Il ricorso proposto dalla Polisportiva Alma avverso la regolarità di svolgimento della gara (per avere la squadra avversaria proceduto alla sostituzione di calciatori in eccedenza al numero consentito) era regolato dall’art. 37 n. 1 C.G.S., con il richiamo all’art. 18 n. 2 lettera b) C.G.S.. La società ricorrente avrebbe quindi dovuto effettuare il prescritto preannuncio telegrafico al Giudice Sportivo entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara; ciò non essendosi verificato, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo. A sua volta la Commissione Disciplinare, giudice di 2° grado, una volta rilevata la inammissibilità del reclamo in prima istanza avrebbe dovuto limitarsi ad annullare la decisione impugnata senza rinvio a norma dell’art. 26 n. 4 C.G.S.. In conclusione entrambe le delibere, quella del Giudice Sportivo e la successiva della Commissione Disciplinare, devono essere poste nel nulla, giusta il disposto dell’art. 27 n. 5 C.G.S., perché emesse in violazione delle vigenti norme procedurali, con il conseguenteripristino, per la gara di che trattasi, del risultato conseguito sul campo. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Tarcisia Sassi di Torino, annulla senza rinvio, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., le delibere del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Torino e della Commissione Disciplinare, stante l’inammissibilità del reclamo 9.10.2000 proposto al succitato Giudice Sportivo dalla Pol. Alma avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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