F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 22/03/2001 n. 6 6- RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL SIG. BERCELLINO SILVINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 24 del 21.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 22/03/2001 n. 6 6- RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL SIG. BERCELLINO SILVINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 24 del 21.12.2000) Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 16 novembre 2000 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, in relazione alla gara Cossatese/Biella V. Lamarmora disputata l’11.11.2000 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores, infliggeva al dirigente del Biella V. Lamarmora, Sig. Bercellino Silvino, l’inibizione, ai sensi dell’art. 9 n. 1 lettera e) C.G.S., fino al 31.12.2004, per essere entrato abusivamente nello spogliatoio dell’Arbitro e averlo quindi offeso e colpito più volte, tanto da costringerlo a ricorrere a cure ospedaliere per trauma alla regione zigomatica. La Commissione Disciplinare, investita del ricorso interposto dalla Società, che sosteneva l’estraneità del proprio dirigente relativamente ai fatti contestatigli, riduceva la sanzione al 31.12.2001. Questa decisione veniva impugnata dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. con richiesta di ripristino della punizione originariamente inflitta, ovvero di altra adeguata all’estrema gravità dell’episodio. Il dirigente incolpato ha inoltrato memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del gravame e “in via di impugnazione incidentale” l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare. Premesso che tale impugnativa non è consentita dalle norme regolamentari, il Collegio rileva che l’appello del Commissario Straordinario è fondato. Il Direttore di gara ha descritto con precisione l’aggressione verbale e fisica subita; orbene, a fronte delle risultanze degli atti ufficiali appare incomprensibile la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare, secondo la quale non vi sarebbe prova del rapporto causale tra il comportamento del Bercellino e le conseguenze lesive lamentate dall’Arbitro e certificate dalla relazione in atti dell’Ospedale Giovanni Bosco di Torino. Non occorre spendere parole per sottolineare le gravità dell’episodio: si tratta di aggressione all’arbitro messa in opera da un dirigente, che va pertanto adeguatamente sanzionato. Valutate tutte le circostanze del caso pena congrua si appalesa quella indicata nel dispositivo che segue. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., fissa al 16.11.2003 la sanzione dell’inibizione già inflitta dai primi giudici al Sig. Bercellino Silvino.
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