F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 22/03/2001 n. 7 7 – APPELLO DELL’A.S. FOOTBALL CLUB S. AGNELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI NON DISPUTATA S. AGNELLO/SPES DEL 28.12.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 dell’1.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 22/03/2001 n. 7 7 - APPELLO DELL’A.S. FOOTBALL CLUB S. AGNELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI NON DISPUTATA S. AGNELLO/SPES DEL 28.12.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 dell’1.2.2001) Con decisione pubblicata nel C.U. n. 32 dell’11 gennaio 2001, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica disponeva la ripetizione della gara F.C. S. Agnello/Spes del Torneo Regionale Giovanissimi fascia B, non disputata il 28.12.2000 per causa di forza maggiore dedotte dal F.C. S. Agnello. Proponeva reclamo il F.C. S. Agnello al Giudice Sportivo di 2° Grado contestando la validità della causa di forza maggiore e chiedendo la revisione della decisione presa dal Giudice Sportivo in data 11.1.2001, ma il detto reclamo veniva disatteso, come da C.U. n. 35 dell’1.2.2001. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione il F.C. S. Agnello reiterando le contestazioni già addotte in ordine alle motivazioni che avrebbe impedito alla S.C. Spes di presentarsi in campo. Era dunque chiesto l’annullamento dell’impugnata delibera. L’appello è inammissibile. L’art. 55 N.O.I.F. prevede, infatti, che sui dedotti casi di forza maggiore decida, in prima istanza, il Giudice Sportivo e, in seconda e definitiva, la Commissione Disciplinare (nel caso in esame, il Giudice Sportivo di 2° Grado). Ne consegue che non è più ricorribile la decisione di seconda istanza e che questa C.A.F. non ha titolo a deliberare in merito. Alla dichiarata inammissibilità dell’appello segue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 55 n. 2 delle N.O.I.F., l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Football Club S. Agnello di Sant’Agnello (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it