F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 29/03/2001 n. 3 3 – APPELLO DEL REAL AVERSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICI/REAL AVERSA DEL 6.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 56 del 15.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 29/03/2001 n. 3 3 - APPELLO DEL REAL AVERSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICI/REAL AVERSA DEL 6.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 56 del 15.2.2001) La Società Real Aversa Calcio ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 56 del 15 febbraio 2001, relativa alla gara Real Aversa/Portici del 6.1.2001. Il reclamo risulta sottoscritto dal “dirigente” Lisbona Luciano che è, in effetti, il segretario, come risulta dalla domanda d’iscrizione della società depositata presso il Comitato Regionale, acquisita agli atti. Al suddetto Sig. Lisbona non risulta nessuna delega rilasciata dal Presidente, onde il ricorso, non sottoscritto da persona legittimata, deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello come innanzi proposto dalla società Real Aversa di Cesa (Caserta) ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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