F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 29/03/2001 n. 4 4 – APPELLO DEL COMPRENSORIO ALTO MESIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMPRENSORIO ALTO MESIMA/BOVALINESE DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 75 del 20.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 29/03/2001 n. 4 4 - APPELLO DEL COMPRENSORIO ALTO MESIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMPRENSORIO ALTO MESIMA/BOVALINESE DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 75 del 20.2.2001) La Società Comprensorio Alto Mesima ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al C.U. n. 75 del 20 febbraio 2001, con la quale è stata irrogata all’attuale reclamante la punizione sportiva della perdita della gara Alto Mesima/Bovalinese del 28.1.2001. Detta decisione è motivata dal fatto che alla gara stessa aveva partecipato per il Comprensorio Alto Mesima il calciatore La Tassa Cristian in posizione irregolare, perché non autorizzato ai sensi dell’art. 34 delle N.O.I.F.. Il ricorso risulta fondato in quanto l’autorizzazione al La Tassa è stata rilasciata fin dal 7.4.2000 e non dal 7.2.2001 come erroneamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare. Tale circostanza risulta senza alcun dubbio dallo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 90 del 12 aprile 2000 trasmesso dal Comitato Regionale Calabria ed acquisito agli atti. Conseguentemente la decisione impugnata deve essere annullata con ripristino del risultato (1-1) conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dal Comprensorio Alto Mesima di Dinami (Vibo Valentia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it