F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 4 4 – APPELLO DELL’U.S. MARINESE GARZELLA D.D.R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINESE GARZELLA/CAPANNE DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 4 4 - APPELLO DELL’U.S. MARINESE GARZELLA D.D.R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINESE GARZELLA/CAPANNE DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001) L’A.S. Capanne di Capanne (Pisa) proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in ordine alla gara U.S. Marinese Garzella D.D.R./A.S. Capanne del 28.1.2001, valida per il Campionato di 2ª Categoria Girone E, terminata con il risultato di 2-1. La reclamante deduceva che l’U.S. Marinese Garzella aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Gabriele Giovannetti, il quale doveva considerarsi in posizione irregolare, poiché era stato squalificato per due giornate di gara nella Coppa Provinciale e non aveva scontato tale squalifica nella stagione 1999/2000, non essendosi la Società di appartenenza qualificata per la fase successiva. Conseguentemente chiedeva che venisse irrogata all’U.S. Marinese Garzella D.D.R. la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-2. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 15 marzo 2001, accoglieva il reclamo della A.S. Capanne ed infliggeva alla U.S. Marinese la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2, rilevando che il calciatore Giovannetti avrebbe dovuto scontare la squalifica riportata nella stagione precedente nelle gare della prima squadra e non nella Coppa Toscana, manifestazione diversa rispetto alla Coppa Provinciale, in relazione alla quale il calciatore aveva riportato la squalifica. Ha proposto ricorso l’U.S. Marinese Garzella D.D.R., deducendo che la Coppa Provinciale è equiparabile alla Coppa Regionale e che pertanto il Giovannetti, non utilizzato dalla Società di appartenenza nelle prime due gare della Coppa Toscana della stagione 2000/2001, aveva scontato la squalifica ed aveva partecipato alla gara Marinese Garzella/ Capanna del 28.1.2001 in posizione regolare. L’appello è infondato. Come affermato da questa Commissione con decisione dell’1.2.2001 in riferimento al ricorso dell’A.S. Orciatico avverso la gara Orciatico/Marinese del 17.12.2000, la gara della Coppa Provinciale di 3ª Categoria è “una gara diversa da quella di Coppa Italia o di Coppa Regioni”; pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 9, n. 3 C.G.S., la squalifica non scontata nella stagione sportiva in cui è stata inflitta si riporta alla successiva stagione sportiva e deve essere scontata nell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Regioni, ovvero nell’attività della prima squadra, ove la società di appartenenza del calciatore squalificato non partecipi (come, nel caso in esame, la U.S. Marinese Garzella) alla Coppa Provinciale. Ne consegue che il calciatore Giovannetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha scontato la squalifica nelle gare di Coppa Toscana ed ha partecipato in posizione irregolare alla gara con il Capanne disputatasi il 28.1.2001. La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana deve pertanto essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Marinese Garzella D.D.R. di Pisa e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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