F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 2,3 2 – APPELLO DEL CALCIATORE MOLISANO LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 36 del 22.3.2001) 3 – APPELLO DELLA S.S. COLMURANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLMURANESE/MAGLIANESE DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 36 del 22.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 2,3 2 - APPELLO DEL CALCIATORE MOLISANO LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 22.3.2001) 3 - APPELLO DELLA S.S. COLMURANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLMURANESE/MAGLIANESE DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 22.3.2001) Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 30 dell’8 febbraio 2001 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche squalificava fino al 31 marzo 2004 il calciatore Molisano Luciano della S.S. Colmuranese; con altra delibera pubblicata nel successivo Com. Uff. n. 31 del 15 febbraio lo stesso Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Maglianese, infliggeva alla S.S. Colmuranese la punizione sportiva della perdita della gara disputata tra le due squadre il 21 gennaio scorso. Le decisioni prendevano spunto dal referto dell’arbitro, che aveva sospeso l’inconto al 42’ minuto del secondo tempo sul punteggio di 2-1 a favore della Colmuranese, e dalla identificazione del Molisano quale autore di grave atto di violenza in danno di un avversario. A seguito dei reclami proposti dalla S.S. Colmurnese e dal Molisano la Commissione Disciplinare confermava i provvedimenti impugnati. Contro la decisione hanno avanzato appello, con separati atti, la società punita e il calciatore. Per evidenti ragioni di connessione il Collegio ha disposto in via preliminare la riunione dei gravami. La società, nel mentre riconosce la responsabilità del Molisano per avere colpito il giocacatore Minnetti della Maglianese, sostiene che il proprio calciatore era intervenuto a difesa di un compagno di squadra e in reazione al comportamento gravemente scorretto posto in essere dallo stesso Minnetti; contesta poi la decisione dell’arbitro di sospendere la gara, negando la sussistenza dei presupposti per l’adozione di tale provvedimento e conclude per la conferma del risultato acquisito in campo ovvero, in subordine, per la ripetizione dell’incontro. L’appello è destituito di fondamento. Le delibere del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare hanno fornito adeguata motivazione a sostegno dell’operato dell’arbitro: non vi è dubbio che la gravità delle conseguenze lesive subite dal calciatore Minnetti e la conseguente situazione di tensione e di turbamento venutasi a creare in campo hanno reso opportuna e più che giustificabile la decisione del Direttore di gara di sospendere l’incontro. Considerato che quanto accaduto deve ascriversi all’inqualificabile atto di violenza commesso dal calciatore Molisano, dal che consegue la responsabilità oggettiva della società di appartenenza, deve essere confermata la punizione sportiva di perdita della gara a carico della S.S. Colmuranese. Passando all’esame dell’appello del calciatore va disatteso il motivo concernente la pretesa illegittimità del procedimento disciplinare perché assunto in difetto di individuazione da parte dell’arbitro del colpevole dell’atto di violenza. Si osserva in contrario che la responsabilità del Molisano, già indicato sul campo nell’immediatezza dell’evento, secondo quanto riportato nel referto di gara, come colui che aveva colpito il Minnetti, è stata riconosciuta dal capitano della S.S. Colmuranese, la cui dichiarazione è allegata agli atti, e poi ripetutamente ammessa nel corso del procedimento dalla società di appartenenza, pur tentando di sminuire la gravità del gesto. Non può quindi dubitarsi dell’identificazione del Molisano come colui che ebbe a colpire con un pugno il Minnetti. Fortunatamente le conseguenze della deprecabile aggressione non sono state così gravi come si era temuto in un primo momento, il che induce il Collegio ad accogliere la richiesta subordinata avanzata dall’appellante di riduzione della pena inflittagli. Valutate tutte le circostanze del caso (natura, tempo e luogo dell’azione, gravità del danno) si ritiene che la squalifica debba essere ridotta al 31 dicembre 2002. Va incamerata la tassa versata dalla S.S. Colmuranese, mentre deve disporsi la restituzione di quella corrisposta dal calciatore Molisano. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal calciatore Molisano Luciano e dalla S.S. Colmuranese di Colmurano (Macerata), così decide: - accoglie parzialmente quello del calciatore Molisano Luciano, riducendo al 31.12.2002 la sanzione della squalifica già inflittagli dai primi giudici; respinge quello della S.S. Colmuranese; - ordina la restituzione della tassa versata dal calciatore e l’incameramento di quella versata dalla società.
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