F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 7 7 – APPELLO DELLA POL. CAMPOREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOREALE/ MISILMERI DELL’11.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 44 del 22.3.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 7
7 - APPELLO DELLA POL. CAMPOREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOREALE/ MISILMERI DELL’11.3.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 22.3.2001)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 44 del 21 marzo 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla A.S. Misilmeri avverso il risultato della gara Camporeale/Misilmeri dell’11.3.2001, valida per il Campionato di Promozione, infliggeva alla Società Camporeale la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di lire 400.000, per irregolare partecipazione del calciatore Graffeo Nicola, squalificato per mesi due, a seguito della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 42 del 7 marzo 2001. Avverso tale decisione propone reclamo la Pol. Camporeale, deducendo che la squalifica del calciatore Graffeo, non era stata notificata alle parti interessate e che, quindi, alla data della partita disputata l’11.3.2001, ancora non era efficace. Il reclamo è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art. 25, 2° comma, C.G.S., le decisioni degli Organi della giustizia sportiva a seguito di deferimenti disposti dagli Organi federali, devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti segreterie di Lega. Nel caso in specie, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Sicilia, come si evince dalla decisione pubblicata sul C.U. n. 42 del 7 marzo 2001, ha inflitto al calciatore Graffeo Nicola la squalifica per mesi due, a seguito di deferimento della Procura Federale. In virtù del disposto della richiamata norma di cui all’art. 25, la squalifica doveva pertanto essere comunicata al calciatore, presso la Società di appartenenza e non poteva decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. La partecipazione del calciatore Graffeo alla gara disputatasi il successivo 11.3.2001, doveva pertanto ritenersi regolare, non avendo questi ricevuto alcuna comunicazione della sanzione inflittagli dalla Commissione Disciplinare. Deve, pertanto, essere annullata l’impugnata decisione con conseguente annullamento del prolungamento di squalifica inflitto al calciatore Graffeo Nicola e ripristino del risultato acquisito sul campo.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Camporeale di Camporeale (Palermo), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-0 conseguito in campo nella suindicata gara, nonché il prolungamento della squalifica fino al 15.5.2001 inflitto al calciatore Graffeo Nicola. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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