F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 8 8 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. TIRRENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CENTRO ITALIA ’98/TIRRENO DEL 21.1.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 8 8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. TIRRENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CENTRO ITALIA ’98/TIRRENO DEL 21.1.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul C.U. n. 28 del 25 gennaio 2001, infliggeva alle società Centro Italia 98 e Pol. Tirreno la punizione sportiva della perdita della gara Centro Italia/Pol. Tirreno del 21.1.2001, valida per il Campionato Regionale Allievi e la squalifica ai calciatori Silvio Luca e Salvatori Lino fino al 13.4.2001, per una rissa avvenuta in campo tra i calciatori delle due squadre, a seguito della quale l’Arbitro era stato costretto a sospendere anticipatamente l’incontro. La decisione veniva impugnata soltanto dall’A.C. Centro Italia 98 avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, che, con decisione pubblicata sul C.U. n. 35 del 15 marzo 2001, confermava la decisione di primo grado per quanto concerneva la punizione sportiva della perdita della gara inflitta ad entrambe le società. La Pol. Tirreno propone ora ricorso per revocazione avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado, deducendo l’erroneità del rapporto e del supplemento di referto dell’arbitro, che avevano determinato un errore di fatto da parte del Giudice Sportivo. Il ricorso è inammissibile non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 28 C.G.S.. La Società ricorrente deduce, infatti, una serie di errori e contraddizioni contenuti nel referto arbitrale che avrebbero indotto il Giudice Sportivo ad una erronea decisione in punto di fatto. Si tratta, in sostanza, di motivi di merito che avrebbero dovuto essere proposti in sede di impugnazione avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, peraltro neppure adito, e che non implicano un errore di fatto nel procedimento ai sensi dell’art. 28, lett. e) C.G.S.. Il Giudice Sportivo, infatti, ha assunto la sua decisione sulla base del referto arbitrale e del supplemento del Direttore di gara, atti ufficiali che hanno valore di prova privilegiata perché provengono da soggetti dell’Ordinamento federale (gli Ufficiali di gara), che non hanno alcun interesse ad alterare o a modificare i fatti oggetto della loro diretta percezione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla Pol. Tirreno di Roma e dispone l’incameramento della tassa versata.
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