F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 9 9 – APPELLO DELL’U.S. COSIO VALTELLINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES TRAONA/COSIO VALTELLINO DEL 13.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 del 29.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 9 9 - APPELLO DELL’U.S. COSIO VALTELLINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES TRAONA/COSIO VALTELLINO DEL 13.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 del 29.3.2001) L’U.S. Cosio Valtellino inoltrava reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia denunciando la posizione irregolare del calciatore Scaia Franco del G.S. Traona che aveva preso parte alla gara disputata il 10 marzo 2001 malgrado fosse stato squalificato, come risultava dal Comunicato Ufficiale n. 18 del 20 dicembre 2000. Il reclamo veniva respinto: la Commissione Disciplinare rilevava, infatti, che dagli atti ufficiali risultava che lo Scaia non era stato utilizzato nella gara in questione. La decisione è stata appellata dalla U.S. Cosio Valtellino che, nel ribadire l’asserita partecipazione alla gara del calciatore Scaia, ha allegato le dichiarazioni di due spettatrici che ne davano conferma affermando di conoscere personalmente il calciatore. L’appello non può essere accolto. È ben noto che nei procedimenti davanti agli organi della Giustizia Sportiva non possono trovare ingresso testimonianze o dichiarazioni di terzi in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali, che costituiscono fonte di prova privilegiata. Dal rapporto del Direttore di gara risulta che il calciatore Scaia, pur incluso nell’elenco dei partecipanti all’incontro, non scese in campo ma, come si esprime l’arbitro, “sedeva in panchina”; ne consegue che la denunciata irregolarità non sussiste, onde la decisione della Commissione Disciplinare merita conferma. La tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Cosio Valtellino di Cosio Valtellino (Sondrio) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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