F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 13 13 – APPELLO DELLA S.S. AUTODIANA SALA CONSILINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A 5 PORTO INFRESCHI/AUTODIANA SALA CONSILINA DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 71 del 12.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 13
13 - APPELLO DELLA S.S. AUTODIANA SALA CONSILINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A 5 PORTO INFRESCHI/AUTODIANA SALA CONSILINA DEL 3.3.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 12.4.2001)
La S.S. Autodiana Sala Consilina si è appellata a questa C.A.F. avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania ha dichiarato inammissibile, per tardività della presentazione, il reclamo dalla stessa interposto avverso il rigetto da parte del Giudice Sportivo della impugnativa della gara Porto Infreschi/ Autodiana Sala Consilina, disputata il 3.3.2001 per il Campionato di Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 71 del 12 aprile 2001). L’appello è fondato. La delibera di rigetto del Giudice Sportivo è contenuta nel Com. Uff. n. 66 del 22 marzo 2001 e non in quello n. 62 dell’8 marzo 2001, come afferma, evidentemente per una svista, la Commissione Disciplinare; conseguentemente, l’inoltro del ricorso della S.S. Autodiana Sala Consilina, avvenuto il 27.3.2001, era tempestivo e rituale.
Deve dunque annullarsi la decisione impugnata e rinviarsi gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l’esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla S.S. Autodiana Sala Consilina di Sala Consilina (Salerno), annulla, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo 27.3.2001 proposto dalla società appellante, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l’esame di merito. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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