F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 18 18 – APPELLO DEL SENAGO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI REGIONALI JUVE CUSANO/SENAGO CALCIO DELL’8.4.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 19.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 18
18 - APPELLO DEL SENAGO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI REGIONALI JUVE CUSANO/SENAGO CALCIO DELL’8.4.2001
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 19.4.2001)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sulla base del rapporto arbitrale concernente la competizione sportiva A.C. Juve Cusano/Senago Calcio dell’8.4.2001, ha ricostruito i fatti che hanno condotto il Direttore di gara alla decisione di sospendere lo svolgimento della competizione. Al 24° minuto del secondo tempo la A.C. Juve Cusano realizzava un calcio di rigore; un calciatore, per accelerare la ripresa del gioco (in quanto il risultato della gara era sfavorevole per 1 a 2 per la sua squadra), veniva ostacolato dal portiere avversario, Antonio Martino, che gli rivolgeva frasi minacciose, incorrendo, di conseguenza, nella sanzione dell’espulsione, comminata dall’arbitro, simulava il gesto di indirizzargli uno sputo e pronunciava frasi minacciose e volgari verso di lui. Dopo essersi avviato verso l’uscita dal campo il calciatore ritornava, di corsa, verso l’arbitro, spingendolo violentemente con entrambe le mani sul petto, costringendolo ad arretrare di alcuni passi, pur non provocandogli “alcun dolore fisico” o lesione. Il calciatore autore dell’episodio veniva fermato e allontanato dal campo dal tecnico e dal dirigente responsabile dell’A.C. Juve Cusano. Dopo l’episodio l’arbitro, come egli stesso dichiara nel supplemento di rapporto di gara, “non si sentiva più psicologicamente in grado di continuare la gara e comunicava la sua decisione ai due capitani”. Su questa base il Giudice Sportivo afferma di ritenere la decisione assunta dall’arbitro “eccessiva e non regolamentare, in quanto il fatto, ancorché grave e da stigmatizzare, non giustifica la sospensione della gara che poteva proseguire regolarmente”. Per questi motivi il Giudice Sportivo, in applicazione dell’art. 7, comma 4 punto c) C.G.S. ha ordinato la ripetizione della gara (Com. Uff. n. 33 del 5 aprile 2001); ha inflitto al calciatore Antonio Martino, della A.C. Juve Cusano, la sanzione della squalifica sino al 30.9.2001; ha comminato all’A.C. Juve Cusano l’ammenda di lire 90.000 (sanzione ridotta in considerazione del comportamento dei dirigenti della stessa A.C. Juve Cusano). Il Giudice Sportivo di 2° Grado, pronunciandosi su reclamo della società Senago Calcio, ha confermato la delibera assunta in primo grado (Com. Uff. n. 35 del 19 aprile 2001). Con ricorso presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la società Senago Calcio chiede l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado, per quanto attiene all’ordine di ripetizione della gara ed all’ammenda inflitta alla società e chiede, altresì, di ripristinare il risultato, positivo per la stessa società, conseguito sul campo, a sei minuti dalla conclusione dell’incontro. Secondo la giurisprudenza costante della Commissione d’Appello Federale perché le gare possano subire interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli Ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione); ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione sportiva nell’alveo della regolarità. La ricostruzione dei fatti verificatisi nel corso della gara Juve Cusano/Senago Calcio dell’8.4.2001, risultante dagli atti ufficiali e accertata dai due precedenti gradi di giudizio sportivo, è tale da giustificare la delibera assunta dal Giudice Sportivo di 2° Grado; le circostanze descritte rendono evidente, sulla base della interpretazione accolta dalla costante giurisprudenza sopra esposta, come sia venuta a configurarsi la fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara, secondo la norma posta dall’art. 7 comma 4, lettera c) C.G.S.; non è prospettabile, secondo l’ordinamento sportivo, la possibilità di acquisire il risultato conseguito sul campo, dinanzi alla decisione, pur priva della giustificazione oggettiva indispensabile, della sospensione della competizione, assunta dal Direttore di gara. Quanto alla sanzione dell’ammenda, la sua misura è stata congruamente dimensionata, soppesando il comportamento dei dirigenti dell’A.C. Juve Cusano. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal Senato Calcio di Senago (Milano) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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