F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 2 2 – APPELLO DELLA POL. CALERNO IN RELAZIONE ALLE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA GATTATICO/FOOTBALL CLUB 70 DEL 25.3.2001, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SORAGNI MATTIA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 39 del 26.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 2
2 - APPELLO DELLA POL. CALERNO IN RELAZIONE ALLE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA GATTATICO/FOOTBALL CLUB 70 DEL 25.3.2001, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SORAGNI MATTIA IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 39 del 26.4.2001)
La Pol. Calerno ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 26 aprile 2001, con la quale veniva inflitta al “Football Club ’70” la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara Gattatico/Football Club ’70 del 25.3.2001 per posizione irregolare del calciatore Soragni Mattia. Rileva questa Commissione che la Pol. Calerno non è legittimata a proporre reclamo avverso una decisione che riguarda altre società, in quanto ai sensi dell’art. 23 n. 3 C.G.S., solo nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione, l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Calerno di Calerno (Reggio Emilia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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