F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 6 6 – APPELLO DELL’A.C. GRUTTI S. TERENZIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRUTTI S. TERENZIANO/PONTENUOVO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 16 del 19.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 6 6 - APPELLO DELL’A.C. GRUTTI S. TERENZIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRUTTI S. TERENZIANO/PONTENUOVO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 16 del 19.10.2000) All’esito della gara Grutti S. Terenziano/Pontenuovo, disputata il 24.9.2000 nell’ambito del Campionato di 2ª Categoria del Comitato Regionale Umbria e terminata col punteggio di 1 a 2, l’A.C. Grutti S. Terenziano proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Piampiano Moreno che risultava in posizione irregolare dovendo scontare una giornata residua di squalifica riportata nella Coppa Primavera, disputata dal predetto nella stagione sportiva 1999/2000 con l’A.C. Ospedalicchio. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 19 ottobre 2000, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello l’A.C. Grutti S. Terenziano, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell’incontro “a tavolino”. L’appello non ha fondamento. Ed invero il calciatore Piampiano Moreno, passato dall’A.C. Ospedalicchio all’A.S. Petrignano a far data dall’11.12.1999, osservava il turno di squalifica nella gara Torchiagina/Petrignano del 13.5.2000; in tale occasione, pur essendo indicato nella “distinta” quale riserva, non veniva infatti impiegato. Allorquando il calciatore passava alla Polisportiva Pontenuovo (7.9.2000) aveva quindi già scontata la residua sanzione. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Grutti S.Terenziano di San Terenziano (Perugia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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