F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA:all. Gioacchino MARANGIO / A.S.D. RACALE (40/12) ARBITRT:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA:all. Gioacchino MARANGIO / A.S.D. RACALE (40/12) ARBITRT:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 18.08.11 l'allenatore professionista di 2° categoria Marangio Gioacchino adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto l'obbligo di corrispondere allo stesso da parte della A.S.D. Racale, partecipante al Campionato di Eccellenza Puglia, l'importo complessivo di € 2.000,00 costituente il primo rateo come previsto nell'accordo economico del 17.12.2010 regolarmente sottoscritto tra le parti e che prevedeva un premio di tesseramento per un totale di € 7.000,00, pagabile con tre successive scadenze rispettivamente al 31.12.2010, 28.02.2011 e 30.04.2011. Richiedeva il ricorrente allenatore professionsita esclusivamente il primo rateo avendo maturato lo stesso successivamente alle proprie dimissioni avvenute in data 26.01.2011, come regolarmente comunicate e formalizzate alla societa in seguito alla scadenza dello stesso, senza nulla a piu pretendere quanto ai successivi ratei come previsti nel citato accordo a titolo di premio di tesseramento. Alla Segreteria del Collegio veniva data puntuale conferma dell'accordo economico dal competente Comitato Regionale mentre la societa convenuta, regolarmente invitata sempre dalla Segreteria del Collegio ad inviare le proprie controdeduzioni lo faceva con memoria difensiva del 07.01.12 ove contestava e rigettava qualunque pretesa dell'allenatore, evidenziando altresi che semmai lo stesso ricorente con la propria condotta aveva provocato danni economici nonche disagi alla stessa in virtu della propria unilaterale decisione di interrompere le proprie prestazioni professionali in un momento particolare del campionato. Danni quantificati in misura superiore ai € 2.000,00 pretesi dal Marangio. Producevano entrambe le parti documentazione a sostegno delle proprie ragioni, con particolare riferimento al rispetto delle regole previste in caso di dimissioni e successiva accettazione delle stesse. La domanda va accolta per quanto di ragione. Dalla documentazione prodotta emerge la legittimita della richiesta come formulata, avendo il ricorrente operato sino al giorno in cui Sono state rassegnate le dimissioni con inappuntabile continuità operativa. Pertanto, in forza del principio per cui all'allenatore non spettano gli emoluments successivamente alla data delle proprie dimissioni, bensi esclusivamente quelli maturati prima delle stesse, e che prive di pregio e comunque non provate sono le doglianze e le argomentazioni addotte dalla societàconvenuta circa pretesi danni causati dall'allenatore con la propria irrevocabile decisione, la domanda deve essere accolta. P.Q.M. Il Collegio Arbitrate, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal signor Gioacchino Marangio contro ASD Racale cosi provvede: " condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi legali come per legge a far tempo dalla domanda. La presente decisione a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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