F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Michele SCOLA / ACD RIVOLI (45/12) Arbitri: sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Michele SCOLA / ACD RIVOLI (45/12) Arbitri: sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI L'allenatore professionista di Seconda Categoria SCOLA MICHELE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, matricola 42624, residente a San Mauro Torinese, in Via Bartolomeo Elia 4, ricorre in data 12/09/2011 avverso la Societa Acd Rivoli. Nel ricorso l'allenatore Scola Michele chiede il pagamento della somma di € 15.000,00 (quindicimila) che doveva essere corrisposta in un'unica soluzione o in dieci rate da € 1.500,00 (millecinquecento) cadauna, dal 10/09/2011 al 10/06/2012, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato Nazionale Serie D, come da contratto sottoscritto fra le parti in data 20/08/20 10, oltre agli interessi di mora e la rivalutazione monetaria. La societàAcd Rivoli, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 13/12/2011, non ha prodotto nessuna controdeduzione. Con raccomandata del 14/12/2011, veniva richiesto al Comitato di competenza 1'avvenuto deposito del contratto/accordo; la risposta del Comitato confermava 1'avvenuto deposito. 11 Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione agli atti, ritiene che la richiesta dell'istante debba essere accolta.. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Scola Michele e dichiara 1'obbligo alla Acd Rivoli al pagamento della somma del contratto pari a € 15.000,00 (quindicimila) oltre ad € 120,00 (centoventi) per interessi legali, per un totale di € 15.120,00 (quindicimilacentoventi). Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle diposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S.
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