F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Rosario CANNATA / A.S.D. GIARDINI NAXOS (47/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Rosario CANNATA / A.S.D. GIARDINI NAXOS (47/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 16 settembre 2011 1'allenatore dilettante signor Rosario Cannata ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della societàA.S.D. Giardini Naxos partecipante al campionato di prima categoria girone E del Comitato Regionale Sicilia nella stagione sportiva 2010/2011. Net ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 16 settembre 2010, la suindicata Societàsi era impegnata a corrispondere al signor Cannata un premio di tesseramento, di € 4.000,00 (quattromila/00) da erogare in otto rate mensili di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna e scadenti alla fine di ogni mese a partire dal 30 settembre 2010 al 30 aprile 2011. Con il reclamo in esame, il signor Cannata chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Giardini Naxos di corrispondergli l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) non avendo provveduto ad onorare le ultime tre rate previste nell'accordo nonostante una formale raccomandata di diffida al pagamento inviata alla societàdall'allenatore in data 18 agosto 2011 ricevuta dalla societàil 23 settembre 2011. Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Sicilia, su richiesta del 14 dicembre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrate, con lettera del medesimo giorno, anticipata via fax, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. II Segretario del Collegio, con raccomandate del 12 dicembre 2011, ricevuta dalla societàA.S.D. Giardini Naxos il 19 dicembre successivo e 1' allenatore il 16 dicembre successivo, ha invitato la societàa fomire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresi che la A.S.D. Giardini Naxos nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Giardini Naxos, di corrispondere all'allenatore signor Rosario Cannata la somma di € 1.520,00 (millecinquecentoventi/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 1.500,00(millecinquecento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 20,00 (venti/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it