F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Michele CALIFANO / U.S.D. PALMESE (49/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Michele CALIFANO / U.S.D. PALMESE (49/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 21 settembre 2011 il legale dell'allenatore dilettante signor Michele Califano, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito ha prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della societàU.S.D. Palmese partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso l'avvocato precisa che, con regolare scrittura privata, peraltro priva di data, la suindicata Societàsi era impegnata a corrispondere al signor Califano un premio di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) da erogare in sette rate mensili di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna e scadenti alla fine di ogni mese a partire dal 30 ottobre 2010 al 30 aprile 2011. Con il reclamo in esame, il signor Califano, come sopra rappresentato, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Palmese di corrispondergli Limporto di € 7.021,00 (settemilaventuno/00) non avendo la societàproweduto ad onorare le ultime quattro rate per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00) ed € 3.021,26 per spese di benzina ed autostradali di cui allega dettagliato rendiconto. Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora. L'allenatore fa presente inoltre di essere stato esonerato dall'incarico in data 8 febbraio 2011 e di essersi tempestivamente messo a disposizione della societàcon raccomandata A.R.. II Comitato Regionale Campania, su richiesta del 14 dicembre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 16 dicembre successivo, ha trasmesso copia del contralto regolarmente depositato in data 5 novembre 2010. II Segretario del Collegio, con raccomandata del 12 dicembre 2011, ricevuta dalla societàU.S.D. Palmese il 16 dicembre successivo, ha invitato la societàstessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. II Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la U.S.D. Palmese A.S.D. nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento infatti dall'esame del prospetto relativo alle spese di viaggio si pub notare che i chilometri percorsi vengono moltiplicati per le tariffe ACI, mentre l'accordo tipo sottoscritto al punto 2b), per l'indennità chilometrica, prende espressamente come parametro per individuare le spese sostenute i chilometri percorsi moltiplicati ad 1/5 del costo della benzina; le spese poi dei percorsi autostradali non vengono debitamente documentate come previsto al medesimo punto dell'accordo tipo e pertanto non possono essere liquidate e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Palmese, di corrispondere all'allenatore signor Michele Califano la somma di € 5.825,00 (cinquemilaottocentoventicinque/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) a fronte dell'indennità chilometrica calcolata secondo i principi previsti dall'accordo sottoscritto ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 75,00 (settantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fmo alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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