F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA :all. Roberto BIFFI / MONTEVARCHI Calcio Aquila (179/01) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12
VERTENZA :all. Roberto BIFFI / MONTEVARCHI Calcio Aquila
(179/01)
ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
Con ricorso dell' 11.06.11 l'allenatore dilettante Roberto Biffi, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte del Montevarchi Aquila,il pagamento della somma complessiva di € 4.000,00 quale corrispettivo per premio di tesseramento, in forza di accordo del 10.02.11, quale allenatore in seconda della 1° squadra
partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D a decorrere dal 16.02.11.
Precisava l'istante, dopo aver prodotto idonea documentazione in allegato al proprio ricorso, che con della Società il rapporto si era interrotto in seguito a licenziamento come comunicatogli con nota del 4 Marzo 2011 a firma del Presidente della Società, in atti.
Il Collegio riscontrava puntualmente a cura della Segreteria l'avvenuto deposito dell'accordo
economico presso il competente Comitato e la Societàconvenuta, sebbene avvisata dalla Segreteria del Collegio di far tempestivamente pervenire eventuali controdeduzioni scritte in contraddittorio con l'esperito ricorso, non ottemperava in tal senso, rivelando totale disinteresse al giudizio.
La domanda appare meritevole di accoglimento.
E' provato in atti che il rapporto si a interrotto per esclusiva volontà della convenuta Montevarchi
Calcio Aquila che, dopo pochi giorni di lavoro da parte dell'allenatore ha rinunciato, pur lodandone la professionalità nella missiva di licenziamento allo stesso indirizzata, ad avvalersi della
collaborazione tecnica dello stesso, il quale di conseguenza non aveva alcuna ragione per attivare la prevista procedura di autotutela.
Va pertanto riconosciuta al ricorrente la corresponsione di quanto pattuito nel citato accordo oltre gli interessi legali come per legge, mentre nulla e dovuto per il danno da svalutazione monetaria in assenza di prova dello stesso, come da costante orientamento del Collegio.
PQM
Il Collegio Arbitrale in accoglimento della domanda proposta da Roberto Biffi contro la SocietàMontevarchi Aquila,condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante della somma di €
4.000,00 oltre interessi a far data dalla proposizione della domanda nella misura del 2,50% annuo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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