F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA : all. Michele MIMMO / U.S.D. SAN SEVERO (50/12) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA : all. Michele MIMMO / U.S.D. SAN SEVERO (50/12) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI Con ricorso del 22/09/2011, l'allenatore Michele Mimmo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ha adito questo Collegio Arbitrale affinche gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), a saldo delle sue spettanze riferite al premio di tesseramento, relativo alla stagione sportiva 2010/2011, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente dichiara di essere stato esonerato da responsabile della prima squadra partecipante al Campionato di Promozione Regionale Pugliese, con comunicazione del 2/12/20 10 e malgrado abbia invitato pia volte la Societàal rispetto degli accordi scritti, non c'e stato nessun adempimento da parte di quest'ultima, che ha versato solo euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), residuando euro 2.000,00 (duemila/00), somma piu volte promessa dalla Società, che riguarda le mensility di maggio giugno 2011. L'allenatore a sostegno delle sue richieste, produce copia della scrittura privata e richiesta di recupero somme a firma del suo legale. 11 13/12/2011, la Segreteria di questo Collegio, invitava la Società, qualora l'avesse ritenuto opportuno a presentare le proprie controdeduzioni e il giorno successivo richiedeva al C.R. L.N.D. Puglia, l'avvenuto deposito dell'accordo economico. Dalla comunicazione inviata dal C.R. Puglia, risulta che il contratto a stato regolarmente depositato in data 7/09/2010, e riporta che le parti hanno concordato un premio tesseramento per complessivi euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). La Societàconvenuta, ii 31/12/2011 richiede di procedere per la nullity del procedimento in quanto non ha ricevuto gli atti relativi alla causa in corso. Nella stessa data l'allenatore rispondeva tramite il suo legale Avv. Giuseppe Merla di cui non risulta mandato di rappresentanza firmato dal sig. Mimmo, evidenziando che la notifica del ricorso alla Societàera stataa effettuata. 11 24/01/2012, la Societàribadisce di non aver ricevuto copia del reclamo presentato dall'allenatore ma una semplice richiesta di pagamento (allegata), contravvenendo alle disposizioni procedurali del vigente regolamento. 11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso non accoglibile. Infatti, l'unico elemento che certifica gli accordi presi tra le parti a il contratto depositato regolarmente dove risulta che la cifra concordata e di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) interamente saldata dalla Societa, come affermato dall'allenatore. Nella documentazione ricevuta non risulta alcun accordo che prevede un ulteriore esborso di euro 2.000,00 (duemila/00) da parte della Societa. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso prodotto da Michele Mimmo. La presente decisione a inappellabile.
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