F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Franco SEREN ROSSO /. A.S.D. SANTHIA’ CALCIO (52/12) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Franco SEREN ROSSO /. A.S.D. SANTHIA' CALCIO (52/12) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA In data 24 settembre 2011 perviene a questo Collegio Arbitrate la vertenza economica dell'allenatore dilettante Seren Rosso Franco contro la societàA.S.D. Santhiy calcio. Net ricorso presentato il tecnico dichiara di aver pattuito con la medesima un accordo economico net quale la A.S.D. Santhiy calcio si impegna a riconoscergli, alla sua assunzione quale allenatore della squadra Giovanissimi 1997,un premio di tesseramento di €.2.000,00 da versarsi in un' unica soluzione o in alternativa in 10 rate da €.200,00 cadauna a partire dal mese di settembre 2010 fino al giugno 2011. Net contratto viene anche concordato un rimborso delle spese. Lamentando il mancato pagamento di €.400,00, cifra non percepita a saldo del premio di tesseramento e di €.224,64 quale rimborso delle spese di viaggio,si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinche voglia far obbligo alla societàin parola at saldo a suo favore della somma complessiva di €.624,64 oltre agli interessi di mora ed at danno derivante dalla svalutazione monetaria. A convalida delle sup richieste il tecnico allega al ricorso: - copia dell'accordo economico stipulato con la A.S.D. Santhiy calcio - documentazione attestante i viaggi effettuati per i suoi spostamenti dalla sua residenza at campo da giuoco con dettagliati conteggi per il rimborso delle spese - copia della ricevuta della raccomandata a/r inviata alla controparte attestante 1'invio alla controparte del presente reclamo. La Segreteria del Collegio Arbitrate con raccomandata del 19 gennaio 2012 invita la A.S.D. Santhiy calcio a produrre le proprie controdeduzioni ed il ricorrente a far pervenire, successivamente, le proprie eventuali osservazioni. In data 26 gennaio 2012 il Segretario del Collegio richiede at competente Dipartimento Interregionale della LND conferma o meno dell'avvenuto deposito del contratto ricevendone parere negativo. La societàla A.S.D. Santhia con raccomandata del 30 gennnaio 2012 invia le proprie controdeduzioni affermando che il mancato pagamento delle due ultime mensility spettanti al tecnico a dovuto a motivi riconducibili alla sua condotta altamente lesiva all'immagine societaria. In modo particolare per essersi rivolto agli Organi Federali, e piu precisamente al Presidente del S.G.S. Gianni Rivera, criticando le scelte operate dal Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta in merito alle normative sui campionati, senza averne prima informato la A.S.D. Santhiy calcio. Per tale motivo la societàaveva deciso di multare il tecnico decurtandogli le ultime due mensility del contratto. In merito poi ai pretesi rimborsi spese chilometrici precisa che l'allenatore ha sempre usufruito gratuitamente, per i suoi spostamenti, di un pulmino messo a disposizione della societàda un genitore di un tesserato. Dichiara inoltre che le quote d'iscrizione dei ragazzi allenati dal signor Seren Rosso Franco non erano versate alla societàma venivano bensi incamerate dal medesimo proprio allo scopo di coprire sue presunte spese personali. Alle controdeduzioni viene allegata, oltre ad alcune fotocopie di articoli di giornali sportivi riportanti notizie sulla societàcopia della lettera inviata dal tecnico al Presidente del S.G.S. Gianni Rivera. Il tecnico Seren Rosso, in data 9 febbraio 2012,replica alle controdeduzioni della societàinviando al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni. Conferma innanzitutto la sua richiesta in merito al credito avanzato, respingendo tutte le accuse addotte dalla A.S.D. Santhiy calcio per non onorare l'impegno preso. Nega gli sia mai stata notifica una qualsiasi multa per il suo comportamento e relativamente al rimborso spese specifica che inizialmente il rifornimento del combustibile per il pulmino, che lui stesso si era impegnato a condurre portando i ragazzi durante la settimana per gli allenamenti dalla loro sede di Ivrea agli impianti sportivi della società,era pagato dai genitori ma che poi, dal mese di aprile venendo meno tale contributo, aveva proweduto a sostenere tali spese di tasca propria. Quanto esposto viene riportato e specificato nella tabella del rimborso allegata al ricorso. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta decide di accogliere il ricorso. Ritiene, in merito al premio di tesseramento, ininfluenti e non conformi ad alcun regolamento federale le pretese della societàdi multare il tecnico per fatti interni alla societàstessa e che tuttavia,se adducibili a gravi comportamenti del medesimo,devono essere preventivamente denunciati agli Organi Competenti. Il Collegio reputa inoltre debbano essere riconosciuti al tecnico i rimborso delle spese per i viaggi sostenuti cosi come riportati sul dettagliato elenco da lui fornito. Nessuna procedura viene avviata per il mancato deposito del contratto in quanto tale obbligo non e previsto per gli allenatori che operano nei settori giovanili. P.Q.M. II Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la societàA.S.D. Santhia calcio al pagamento a favore dell'allenatore Seren Rosso Franco della somma di €.400,00 a saldo del premio di tesseramento,di E. 5,50 per interessi equitativamente calcolati e di C. 224,64 a titolo di rimborso spese per un totale di €.630,14. Dalla data della delibera fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali Nulla e dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno,come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalita,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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