F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Claudio PELOSI / A.C. CANTU’ G.S. SAN PAOLO (54/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Claudio PELOSI / A.C. CANTU' G.S. SAN PAOLO (54/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA In data 27 settembre 2011 1'allenatore di Base Claudio Pelosi inoltra vertenza economica a questo Collegio Arbitrale contro la società. A.C. Cantu G.S. San Paolo, partecipante al campionato di Serie D, affinche gli venga riconosciuta la somma di €.5.218,25 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 1 settembre 2010, oltre gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria. Al ricorso, oltre alla ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte, viene allegato copia del contratto economico stipulato con la A.C. Cantu G.S. San Paolo nel quale si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Claudio Pelosi quale aiuto allenatore responsabile della prima squadra, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di f 12.000,00 da pagarsi in quote mensili di E. 1.200,00 cadauna per dieci mesi. Vengono anche allegate le copie dei versamenti effettuati relativi ai compensi ricevuti dalla società. Con raccomandata del 14 ottobre 2011 1'Avv. Agostino Bonadei, incaricato ufficialmente dalla A.C. Cantu G.S. San Paolo di intervenire sulla controversia in atto con il tecnico Claudio Pelosi,scrive al Collegio Arbitrale ed alla controparte facendo presente che, da un primo esame della documentazione pervenuta, le somme fatte oggetto di richiesta non risultano conformi ai versamenti eseguiti a favore del richiedente, pur riservandosi la societàogni ulteriore verifica. In data 19 gennaio 2012 il Segretario del Collegio informa la societàA.C. Cantu G.S. San Paolo che la nota spedita dal loro legale Avv. Bonadei, e pervenuta al Collegio il 18 ottobre 2012, non risulta essere stata inviata al tecnico Claudio Pelosi. Invita pertanto a prowederne l'invio rimettendo copia della relativa ricevuta della raccomandata al Collegio stesso. Con raccomandata del 26 gennaio 2012 la Segreteria del Collegio richiede al competente Dipartimento Interregionale l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo. La societàconvenuta fa pervenire al Collegio Arbitrate, con nota del 2 febbraio 2012, uno scritto attestante l'avvenuto invio alla controparte della proprie controdeduzioni. A conferma di cib allega alla lettera copia delle ricevute di spedizione e avviso di ricevimento delle suddette raccomandate recapitate ai signori Marco Ronchetti e Claudio Pelosi. Il Collegio presa visione degli atti pervenuti e non avendo la societàA.C. Cantu G.S. San Paolo fatto pervenire,come preannunciato nelle proprie controdeduzioni, ulteriori verifiche su versamenti non conformi alle richieste del tecnico,decide di accogliere il ricorso. P.Q.M. Il Collegio Arbitrate accoglie il ricorso e obbliga la societàA.C. Cantu G.S. San Paolo at pagamento a favore dell'allenatore Claudio Pelosi della somma di €.5.218,25 a saldo del premio di tesseramento,di €.42,000 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di E. 5.260,25 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrate. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.
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