F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Domenico CARICOLA / ASD SPORTING ALTAMURA (55/12) ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Domenico CARICOLA / ASD SPORTING ALTAMURA (55/12) ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI Con ricorso del 01/10/2011 1'allenatore di base UEFA B, Caricola Domenico, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federate della FIGC, codice 48640, in quality di allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2010/11, della societàAsd Real Altamura, partecipante at Campionato di Promozione Pugliese Girone A, ha adito questo Collegio Arbitrate affinche gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 3.900,00 (tremilanovecento) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivanti dalla svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta, il ricorrente ha allegato copia dell'accordo economico sottoscritto in data 04/08/2010, net quale a stato stabilito un importo complessivo di € 9.500,00 (novemilacinquecento). Il ricorrente informa di essere stato esonerato in data 21/02/2011 ed ha allegato comunicazione di esonero da parte dell'Asd Real Altamura, comunica inoltre che in totale, per 1'intera stagione 2010/2011, ha percepito la complessiva somma di € 5.600,00 (cinquemilaseicento), invece della pattuita somma di IF 9.500 (novemilacinquecento). Da accertamenti svolti da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale a emerso che 1'accordo economico sottoscritto dalle parti e stato depositato presso il Comitato Regionale Puglia in data 18/08/2010. In data 19/01/2012, la Segreteria di questo Collegio Arbitrate, invitava a produrre le proprie eventuali controdeduzioni qualora l'avesse ritenuto opportuno la SocietàAsd Real Altamura, che non ha contro dedotto. Il Collegio esaminata la documentazione agli atti, prende atto che la richiesta dell'istante risulta essere pienamente legittima. PQM Il Collegio Arbitrate accoglie il ricorso dell'allenatore Caricola Domenico e dichiara l'obbligo all'Asd Real Altamura al pagamento della somma di € 3.900,00 (tremilanovecento) oltre ad € 28,00 (ventotto) per interessi legali, per un totale di € 3.928,00 (tremilanovecentoventotto). Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrate. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S..
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