F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA : all. Giuseppe CULCASI / A.S.D. BUSETO (56/12) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12
VERTENZA : all. Giuseppe CULCASI / A.S.D. BUSETO
(56/12)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO
Con ricorso del 3 ottobre 2011,1'allenatore Giuseppe Culcasi ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di obbligare la A.S.D. Buseto, partecipante al Campionato di Promozione Regionale Siculo girone A nella stagione sportiva 2010/2011, at pagamento di euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) quale residuo del premio tesseramento pattuito.
L'accordo economico che la Societàsi a impegnata a corrispondere all'allenatore a di complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) da pagarsi in cinque ratei alle seguenti scadenze:
euro 1.000,00 al 1/10/2010 ; euro 1.200,00 at 10/12/2010 ; euro 1.300,00 al 10/02/2011 ;
euro 1.500,00 al 10/04/2011 ; euro 1.000,00 at 30/04/2011.
L'allenatore inoltre dichiara di aver ricevuto un acconto soltanto di euro 600,00 (seicento/00).
La Segreteria di questo Collegio Arbitrate, con raccomandata del 19/06/2012, ha chiesto alla A.S.D. Buseto di inviare, qualora l'avesse ritenuto opportuno, le proprie controdeduzioni.
I126/01/2012 su richiesta della Segreteria del Collegio Arbitrale, il C.R. Sicilia L.N.D. produceva
copia dell'avvenuto deposito dell'accordo economico.
L'A.S.D. Buseto, tramite il Presidente Giovanni Grasso il 31/11/2012, contestava quanto richiesto dall'allenatore, sostenendo che quest'ultimo telefonicamente si dimise in data 31/01/2011, quindi ritiene e propone di sanare il debito con un pagamento di euro 2.000,00 (duemila/00) a saldo delle spettanze del sig. Culcasi in cambio del ritiro delle richieste avanzate.
L'allenatore il 6/02/2012 ribadisce le sue richieste, disconoscendo quanto affermato dal presidente Grasso ed evidenziando che to stesso evito di formalizzare 1'esonero per non tesserare un nuovo allenatore.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerate che le controdeduzioni presentate dalla Societànon sono supportate da documentazione appropriata,che dimostri le dimissioni
dell'allenatore, ritiene il ricorso proposto dal sig. Culcasi meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso, fa obbligo alla A.S.D. Buseto di corrispondere all'allenatore Giuseppe Culcasi la somma di euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) oltre gli interessi legali per euro 54,00 (cinquantaquattro/00), per un totale complessivo di euro 5.454,00 (cinquemilaquattrocentocinquantaquattro/00).
Nulla e dovuto per la svalutazione monetaria come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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