F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Raffaele NUCERA / A.S.D. HINTERREGGIO (57/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Raffaele NUCERA / A.S.D. HINTERREGGIO (57/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 5 ottobre 2011 l'allenatore professionista signor Raffaele Nucera ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della societàA.S.D. Hinterreggio partecipante al campionato Nazionale Dilettanti - Serie D nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 10 novembre 2010, la suindicata Societàsi era impegnata a corrispondere al signor Nucera un premio di tesseramento, di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) da erogare in sei rate mensili e piu precisamente cinque rate da € 2.000,00 (duemila/00) al giorno 1 ° dei mesi di dicembre 2010, gennaio, febbraio, marzo aprile 2011 e l'ultima di € 1.500,00 (millecinquecento) al 10 del mese di maggio 2011. Con it reclamo in esame, il signor Nucera chiede a questo Collegio di far obbligo alla societàdi corrispondergli l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) avendo percepito esclusivamente € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 19 gennaio 2012, ricevuta dalla societàA.S.D. Hinterreggio it 20 febbraio successivo, ha invitato la societàstessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La societàA.S.D. Hinterreggio con lettera del 22 febbraio 2012 ha richiesto alla Segreteria di questo Collegio copia del ricorso e dei relativi allegati non avendo ricevuto nulla al riguardo. Con raccomandata inviata alla societàA.S.D. Hinterreggio e per conoscenza all'allenatore signor Nucera in data 22 febbraio 2012 e ricevuta il 28 febbraio successivo il Segretario del Collegio Arbitrale provvedeva a trasmettere copia di tutto il fascicolo alla societàche lo aveva richiesto. A sua volta il signor Nucera con sua dell' 8 marzo 2012, indirizzata al Collegio Arbitrate e per conoscenza alla societàA.S.D. Hinterreggio, replicava contestando il mancato invio da parte sua del ricorso iniziale e confermando le richieste in esso contenute. Il Dipartimento Interregionale dells Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 26 gennaio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 31 gennaio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio esam nata la documentazione pervenuta, considerato che la A.S.D. Hinterreggio, dopo aver ricevuto tutfa la documentazione richiesta, nulla ha ritenuto altresi di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Hinterreggio, di corrispondere all'allenatore signor Raffaele Nucera la somma di € 5.115,00 (cinquemilacentoquindici/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad E 5.000,00 (cinquemila/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 115,00 (centoquindici/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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