F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Giovanbattista SALICE / ASD M.A.S.T. FAVIGNANA (61/12) ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12
VERTENZA: all. Giovanbattista SALICE / ASD M.A.S.T. FAVIGNANA
(61/12)
ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI
L'allenatore dilettante Gianbattista Salice, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con
matricola n.81586,ricorre in data 17 ottobre 2011, avverso l'Asd Mast Favignana per tramite
procura dell'Avv. Stefano Rizzi di Palermo.
Nel ricorso chiede il pagamento della somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento) per la conduzione tecnica della squadra Juniores Regionale,da riconoscere in Bette rate da € 500,00 (cinquecento) cadauna e con scadenze dal 31/10/2010 al 30/04/2011, come da contratto sottoscritto in data 9 ottobre 2010, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
La SocietàSportiva Asd Mast Favignana, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 19/01/2012, non ha prodotto nessuna controdeduzione.
Dagli accertamenti presso il Comitato Regionale Sicilia, a risultato che il contratto tra le parti e stato regolarmente depositato in data 11 ottobre 2010.
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione agli atti, ritiene che la richiesta dell'istante e parzialmente legittima,in quanto l'importo indicato in contratto risulta essere superiore ai massimali previsti per la categoria Juniores Regionali.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Salice Gianbattista e dichiara l'obbligo all'Asd Mast Favignana al pagamento della somma del contratto pari a € 3.000,00 (tremila) oltre ad € 20,00 (venti) per gli interessi legali, per un totale di € 3.020,00 (tremilaventi).
Si decide di rimettere gli atti alla Procura Federale,avendo le parti nel contralto stabilito um importo superiore ai massimali previsti dall'accordo fra la L.N.D. e l'A.I.A.C.
Nulla 6 dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
Per quanto riguarda l'indicazione di un arbitro da parte del ricorrente,si ricorda che la designazione degli arbitri spetta esclusivamente al Collegio Arbitrale in quanto quest'ultino 6 un Organo della L.N.D.,istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art.4 comma 5 della Legge n.91 del marzo 1981,ed 6 composto da elementi nominati rispettivamente dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio,affinche gli stessi rappresentino e tutelino i diritti dei propri associati.
La presente delibera 6 inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato con art.8 comma 15 del C.G.S..
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