F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Luigi INCITTI / A.S.D. REAL TOLVE (17/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Luigi INCITTI / A.S.D. REAL TOLVE (17/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI Con ricorso del 20 ottobre 2011 il legale dell'allenatore dilettante signor Luigi Incitti, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrate esponendo che il suo assistito ha prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della societàA.S.D. Real Tolve partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Basilicata stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso 1'avvocato precisa che, con regolare scrittura privata del 26 agosto 2010, la suindicata Societàsi era impegnata a corrispondere al signor Incitti un premio di tesseramento, di € 10.000,00 (diecimila/00) da erogare in otto rate mensili di € 1.125,00 (millecentoventicinque/00) ciascuna e "scadenti alla fine di ogni mese a partire dal 30 settembre 2010 al 30 aprile 2011 V. Con il reclamo in esame, il signor Incitti, come sopra rappresentato, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Real Tolve di corrispondergli limporto di € 1.125,00 (millecentoventicinque/00) non avendo provveduto ad onorare l'ultima rata di aprile 2011 nonostante una formate raccomandata di diffida al pagamento inviata dal legale dell'allenatore in data 30 agosto 2011 ricevuta dalla società il 6 settembre 2011. Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora, il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria ed il pagamento delle spese legali. 11 Comitato Regionale Basilicata, su richiesta del 17 gennaio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrate, con lettera del 26 gennaio successivo, anticipata via fax, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 17 gennaio 2012, ricevuta dalla societàA.S.D. Real Tolve it 24 gennaio successivo, ha invitato la societàstessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. 11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la A.S.D. Real Tolve nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non essendo previsto dal vigente Reolamento la refusione delle spese di lite in caso di soccombenza e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Real Tolve, di corrispondere all'allenatore signor Luigi Incitti la somma di € 1.140,00 (millecentoquaranta/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 1.125,00 (millecentoventicinque/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 15,00 (quindici/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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