F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA:all. Alessandro MERELLA / GS OLMEDO Calcio asd (32/12) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12
VERTENZA:all. Alessandro MERELLA / GS OLMEDO Calcio asd
(32/12)
ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 25.07.11 1'allenatore dilettante Alessandro Merella, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della GS
OLMEDO CALCIO A.S.D.,il pagamento della somma complessiva di € 3.600,00, come concordata quale corrispettivo per premio di tesseramento, in forza di accordo del30.08.10, del cui avvenuto deposito presso il competente Comitato la Segreteria ha avuto riscontro, quale allenatore della
Squadra Juniores regionale.
L'istante produceva idonea documentazione a sostegno del proprio ricorso, mentre la Società
convenuta, invitata dalla Segreteria del Collegio a far pervenire le proprie controdeduzioni, lo
faceva con nota del 21.12.11 cui allegava fotocopia di due distinte matrici di assegni da cui
risulterebbero due diversi pagamenti per € 400,00, e quindi complessivi € 800,00, rispettivamente del 7.10.2010 e del 10.12.10 ed in cui, dopo aver lamentato la grave situazione finanziaria della Società, si impegnava a saldare il tutto entro il 2012. L'allenatore non inviava controdeduzioni con cui accettava la proposta di saldo delle dovute
spettanze come avanzata dalla Societàne to ha fatto a tutt'oggi con specifica dichiarazione per cui la stessa a da intendersi declinata e la controversia puo pertanto decidersi alto stato degli atti .
La domanda appare meritevole di accoglimento.
At contrario della documentazione prodotta dal ricorrente, alcuna valenza probatoria vy riconosciuta alle fotocopie delle due distinte matrici di assegni prodotte dalla Società, occorrendo quantomeno la copia integrate degli assegni cui si riferivano, ne interviene in soccorso della convenuta la proposta di pagamento come offerta entro il 2012, in assenza di accettazione da parte del Merella.
Gli interessi legali sono dovuti come per legge at contrario del risarcimento del danno da
svalutazione monetaria in assenza di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio
P.Q.M.
11 Collegio Arbitrate in accoglimento della domanda proposta dall'allenatore Alessandro Morelia contro la G.S. Olmeto Calcio A.S.D. , condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante della somma di € 3.600,00 oltre interessi a far data dalla domanda nella misura dell 2,50 % annuo. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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