F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (399) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa • (nota n. 6018/278 pf11-12/SP/blp del 6.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (399) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa • (nota n. 6018/278 pf11-12/SP/blp del 6.3.2012). Il deferimento Con provvedimento del 6 marzo 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Sig. Massimo Cellino, Presidente e legale rappresentante della Cagliari Calcio Spa, e la Cagliari Calcio Spa, per rispondere, il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del CGS, e la seconda della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il mancato pagamento, nel termine prescritto di trenta giorni, in favore del Sig. Nicola Salerno, delle somme indicate nel lodo reso il 29/06/2011 dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nell’ambito della procedura arbitrale n. 2175/10/B . Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva congiunta, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Società Cagliari Calcio Spa, l’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Massimo Cellino, l’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00). È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha insistito preliminarmente nella richiesta istruttoria di audizione del Signor Nicola Salerno e nel merito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti, riportandosi integralmente alla memoria difensiva. La Commissione ha rigettato la richiesta istruttoria, in quanto ritenuta ininfluente ai fini della decisione. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e le prove prodotte, sentite le parti, rileva quanto segue. Il deferimento si fonda sul mancato adempimento entro il termine di trenta giorni, da parte del Cagliari Calcio Spa, del lodo emesso in favore del signor Nicola Salerno dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie A nell’ambito della procedura arbitrale n. 2175/10/B. Tale Lodo prevedeva la condanna del Cagliari Calcio Spa, al pagamento in favore del Sig. Nicola Salerno della somma di € 53.700,00, oltre interessi di legge dovuti dalla data di maturazione del diritto fino al giorno dell’effettivo soddisfo; di € 2.000,00, a titolo di spese legali; e, infine, di € 500,00, a titolo di compenso, comprensivo delle spese di trasferta, dovuto a ciascuno dei componenti del Collegio Arbitrale. Dai documenti allegati dalla Procura Federale si evince che la Società Cagliari Calcio Spa ha ricevuto comunicazione del dispositivo del Lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 6 luglio 2011. Risulta, pertanto, evidente, che, la Società deferita non ha ottemperato a quanto statuito dal Lodo, entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 8, comma 15, del CGS, e cioè entro il 5 Agosto 2011. Tutte le doglianze e le giustificazioni addotte dalla deferita nel corso del presente procedimento non hanno nessuna rilevanza o efficacia esimente, perchè attinenti a fatti accaduti successivamente al summenzionato termine perentorio. Per le ragioni sopra esposte, risulta acclarata, ogni oltre ragionevole dubbio, la responsabilità del Cagliari Calcio Spa per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS; di conseguenza, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, ricorre anche la responsabilità del Signor Massimo Cellino, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del CGS. Sanzioni eque, tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, sono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti della Cagliari Calcio Spa, l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); nei confronti del Signor Massimo Cellino, l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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