F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (404) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORGAN EGBEDI (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato della Società Ravenna Calcio Srl), ROSARIO CAMPO (Dirigente della Società AC Ravenna Calcio Srl), Società RAVENNA CALCIO Srl • (nota n. 6101/720 pf11-12/AA/ac del 12.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (404) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORGAN EGBEDI (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato della Società Ravenna Calcio Srl), ROSARIO CAMPO (Dirigente della Società AC Ravenna Calcio Srl), Società RAVENNA CALCIO Srl • (nota n. 6101/720 pf11-12/AA/ac del 12.3.2012). Il deferimento Con provvedimento del 12 marzo 2012, il Sostituto Procuratore federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 24 febbraio 2012 inviata dal Segretario del Dipartimento Interregionale e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione a un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Morgan Egbedi, impiegato dal Ravenna Calcio Srl (rilevata in occasione della disputa di tre gare di campionato di Serie D - Girone D - ovvero Pistoiese - Ravenna del 04/09/2011, Ravenna - Pelli Santacroce del 10/09/2011 e Ravenna - Lancillotto Campi Bisenzio del 21/09/2011), il predetto calciatore, il Sig. Rosario Campo e, a titolo di responsabilità oggettiva, il Ravenna Calcio Srl in ordine alle violazioni ascritte alle indicate persone fisiche. Nei termini assegnati ha fatto pervenire propria memoria difensiva esclusivamente il Ravenna Calcio Srl. All’inizio della riunione odierna il Sig. Rosario Campo e la Società AC Ravenna Calcio Srl, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Rosario Campo e la Società AC Ravenna Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Rosario Campo, sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 20 (venti); pena base per la Società AC Ravenna Calcio Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva con ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva con ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per il Sig. Morgan Egbedi. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dell'odierno deferito, ha formulato la seguente richiesta sanzionatoria: 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, a carico del Sig. Morgan Egbedi. Nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Preliminarmente é opportuno premettere che questa Commissione, con provvedimento del 16 febbraio 2012 (CU n. 64), ha già avuto occasione di pronunciarsi con riferimento ad altro e distinto procedimento disciplinare promosso sempre nei confronti del Sig. Egbedi in ordine alla medesima violazione a questi ascritta con riferimento alla corrente stagione sportiva 2011/2012. Invero, anche l'odierno deferimento prende le mosse dall'individuazione di una costante e reiterata posizione irregolare di tesseramento in capo al calciatore Sig. Morgan Egbedi in occasione della disputa delle gare di campionato suindicate. All'esito dell'attività inquirente, di natura prettamente documentale, é emerso, in maniera incontestabile, che il Sig. Egbedi é stato tesserato dal Ravenna Calcio Srl solo a far data dal 14/10/2011; di talché il predetto calciatore non avrebbe potuto essere contemplato nel novero di quelli eligibili in relazione ai già richiamati incontri di calcio del 4/09/2011, del 10/09/2011 e del 21/09/2011 (in questa ultima occasione il calciatore risulta non essere mai sceso in campo), e quindi il nominativo dell'atleta giammai avrebbe potuto e dovuto essere inserito nella distinta di gara. Ciò posto, é evidente come il Sig. Egbedi si sia reso pacificamente responsabile della violazione specificamente ascritte a suo carico, anche con riferimento alla gara del 21/09/2011, a cui egli non ha preso materialmente parte. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Rosario Campo; ▪ penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00) per la Società AC Ravenna Calcio Srl. Infligge a carico del Sig. Morgan Egbedi, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali.
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