F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (409) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO ALIBERTI (Calciatore della Società AC Este Srl), RENZO LUCCHIARI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Este Srl), NEREO SARAVALLE (Dirigente della Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl • (nota n. 6419/730 pf11-12/AM/ma del 16.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (409) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO ALIBERTI (Calciatore della Società AC Este Srl), RENZO LUCCHIARI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Este Srl), NEREO SARAVALLE (Dirigente della Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl • (nota n. 6419/730 pf11-12/AM/ma del 16.3.2012). Con provvedimento del 16 marzo 2012, il Procuratore federale Vicario, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 7 febbraio 2012 inviata dal Segretario della Corte di Giustizia Federale FIGC e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione a un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Ciro Aliberti (rilevata in occasione della disputa di cinque gare di campionato di Serie D - Girone D - ovvero Virtus Castelfranco - Este del 04/09/2011, Este - Virtus Villafranca del 11/09/2011, Pistoiese - Este del 18/09/2011, Este - Pelli Santacroce del 21/09/2011 e Virtus Pavulese - Este del 25/09/2011), il predetto calciatore, il Sig. Renzo Lucchiari, Presidente della Società sportiva AC Este Srl, il Sig. Nereo Saravalle, Dirigente della Società sportiva AC Este Srl, nonché quest'ultima Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni ascritte alle prefate persone fisiche deferite. Nei termini assegnati i soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare hanno fatto pervenire, in via congiunta, una memoria difensiva. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Ciro Aliberti, Renzo Lucchiari, Nereo Saravalle e la Società AC Este Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Ciro Aliberti, Renzo Lucchiari, Nereo Saravalle e la Società AC Este Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Ciro Aliberti, squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23, a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Renzo Lucchiari, inibizione di 40 (quaranta) giorni, diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 28 (ventotto); pena base per il Sig. Nereo Saravalle, inibizione di 40 (quaranta) giorni, diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 28 (ventotto); pena base per la Società AC Este Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, diminuita ai sensi dell’art. 23, a penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali a carico del Sig. Ciro Aliberti; ▪ inibizione di giorni 28 (ventotto) ciascuno, a carico dei Signori Renzo Lucchiari e Nereo Saravalle; ▪ penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di 1.000,00 (€ mille/00) a carico della Società AC Este Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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