F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (413) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FC BOLOGNA 1909 Spa • (nota n. 6538/775 pf11-12/SP/blp del 20.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (413) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FC BOLOGNA 1909 Spa • (nota n. 6538/775 pf11-12/SP/blp del 20.3.2012). La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 20 marzo 2012 nei confronti del FC BOLOGNA 1909 Spa; per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, 4, comma 3, e 12, comma 3, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, perché propri sostenitori nel corso della gara Bologna - Juventus del 7/03/2012, valevole per il Campionato di Serie A, hanno introdotto ed esposto uno striscione contenente espressioni gravemente oltraggiose, offensive e lesive della dignità del Sig. Gianluca Pessotto, dirigente della Società FC Juventus Spa; Letta la memoria depositata in giudizio dal FC Bologna 1909 Spa con la quale si eccepisce in via principale l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’atto di deferimento per violazione degli artt. 29, comma 2, e 35, comma 2, CGS e in via subordinata si chiede la applicazione delle esimenti e delle attenuanti ex art. 13 CGS per impercettibilità della condotta denunciata; ascoltato il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità della Società deferita chiedendo l’irrogazione della sanzione della ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); ascoltato altresì il difensore della Società deferita il quale ha insistito nelle conclusioni già formulate nella memoria in atti chiedendo l’inammissibilità o l’improcedibilità del deferimento o in via subordinata il proscioglimento della Società deferita o comunque l’irrogazione di una lieve sanzione; rilevato che la giurisprudenza menzionata dalla difesa del Bologna non può essere presa In considerazione alla luce del diverso indirizzo maturato a seguito delle pronunzie assunte dalla Corte di Giustizia federale, la quale ha stabilito l’assenza di ogni limitazione alla attività inquirente o requirente circa fatti avvenuti in occasione delle gare in adesione a quanto previsto dagli artt. 34, comma 15, Statuto e 32, comma 9, CGS; valutata la gravità e l’inaccettabilità delle espressioni contenute nello striscione di cui al presente giudizio; considerato che le esimenti previste dall’art. 13 CGS non risultano applicabili alla luce della documentazione proveniente dalla Autorità di Pubblica Sicurezza depositata in atti; valutata invece la applicabilità delle attenuanti previste dall’ art. 13 CGS; tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi; P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti del FC Bologna 1909 Spa la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00(€ venticinquemila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it