F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 18 Aprile 2012 (431) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CARDELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Borgo a Buggiano 1920 Srl) Società US BORGO A BUGGIANO 1920 Srl ▪ (nota N°. 6730/696pf11- 12/SP/pp del 27.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 18 Aprile 2012
(431) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CARDELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Borgo a Buggiano 1920 Srl) Società US BORGO A BUGGIANO 1920 Srl ▪ (nota N°. 6730/696pf11- 12/SP/pp del 27.3.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 27.3.2012, il Procuratore Federale deferiva avanti questa Commissione il signor Massimo Cardelli, Presidente e legale rappresentante della Unione Sportiva Borgo a Buggiano 1920 s.r.l., per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto disposto dal titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2011/2012, di cui al C.U. n. 158/A del 29.4.2011, per non aver osservato l’impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi nella stagione sportiva 2011/2012, assunto con la dichiarazione di cui al punto 2) del C.U. citato, nonché la Società Unione Sportiva Borgo a Buggiano 1920 s.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. Nei termini di rito la Società deferita faceva pervenire memoria difensiva non contestando, in fatto, le risultanze a fondamento del deferimento, da ricondurre non a dolo o colpa della Società medesima ma a causa di forza maggiore alla stessa non addebitabile. Concludeva, pertanto, per il proscioglimento dagli addebiti ovvero, in subordine, per la riduzione della sanzione al di sotto del minimo edittale. All’inizio della riunione odierna il Signor Massimo Cardelli e la Società US Borgo A Buggiano 1920 Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Massimo Cardelli e la Società US Borgo A Buggiano 1920 Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza dio a Buggiano 1920 Srl applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Massimo Cardelli, inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società US Borgo A Buggiano, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Massimo Cardelli inibizione di giorni 40 (quaranta); per la Società US Borgo A Buggiano 1920 Srl, sanzione dell’ammenda di € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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